Sentenza n. 6018/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’Ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- resa dal Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro a definizione del giudizio incardinato con n. -OMISSIS- R.G., pubblicata in data 14.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente per supplenze temporanee e condannato il Ministero al pagamento di € 4.082,38, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 luglio 2024, che le aveva riconosciuto la retribuzione professionale docente per gli incarichi di supplenza temporanea e liquidato € 4.082,38, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Ha chiesto che, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, fosse nominato un commissario ad acta per provvedere in sostituzione del Ministero. Ha inoltre domandato la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 22 gennaio 2026, che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza, notificata all'Amministrazione il 14 luglio 2025, non era stata eseguita. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente e con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione; l'eventuale compenso commissariale di € 500,00 è posto a carico del Ministero. Ha invece respinto la domanda di astreinte, non ravvisando un grave ritardo nell'esecuzione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 22 gennaio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 14 luglio 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo è passato in giudicato, è decorso il termine previsto per l'adempimento e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione. L'astreinte prevista dal comma 4, lett. e), non è dovuta in assenza di un grave ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 22 gennaio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 14 luglio 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Il termine previsto dall'art. 14, comma 1, costituisce un presupposto temporale per l'esecuzione forzata del titolo nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto il suo inutile decorso, insieme alla mancata esecuzione del titolo, ha consentito l'accoglimento dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione presuppone un titolo passato in giudicato, il decorso del termine previsto per l'adempimento e la persistente mancata esecuzione; ricorrendo tali condizioni, il giudice ordina l'esecuzione entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta per il caso di persistente inottemperanza, attribuendogli i poteri necessari a dare esecuzione al titolo entro un termine ulteriore e ponendo il relativo compenso a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- L'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va riconosciuta se non ricorre un grave ritardo nell'esecuzione del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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