Sentenza del 04/11/2019 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva qualificato i soggiorni organizzati per studenti, anche in favore dell’INPDAP, come pacchetti turistici o vacanze, ritenendo quindi dovuta l’IVA ordinaria e applicabile il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio. La società sosteneva invece che l’attività avesse natura prevalentemente didattica e formativa: essa consisteva nell’organizzazione della frequenza di corsi di lingua o di istituzioni scolastiche estere, mentre viaggio, vitto e alloggio erano prestazioni accessorie e strumentali. Invocava pertanto l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20, e dall’art. 12 del d.P.R. 633/1972, oltre all’inapplicabilità dell’art. 74-ter dello stesso decreto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’accertamento. Ha ritenuto sussistenti sia il requisito soggettivo, poiché la società era una scuola riconosciuta e sottoposta alla vigilanza ministeriale, sia il requisito oggettivo, poiché i soggiorni avevano una finalità didattica prevalente. Le prestazioni di viaggio, vitto e alloggio sono state considerate accessorie rispetto all’insegnamento e quindi assorbite dall’esenzione IVA. È stata esclusa l’applicazione del regime speciale per le agenzie di viaggio e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali del 15%.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/1972
Sono esenti da IVA le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici.
L’esenzione richiede un requisito soggettivo, cioè che il prestatore sia un istituto o scuola riconosciuto, e un requisito oggettivo, cioè che la prestazione abbia effettiva natura educativa o didattica. Le prestazioni logistiche possono rientrare nell’esenzione quando sono funzionalmente collegate all’attività didattica.
Art. 12, comma 1, d.P.R. 633/1972
Le prestazioni accessorie sono soggette alla stessa disciplina dell’operazione principale.
Quando viaggio, vitto e alloggio costituiscono strumenti necessari o funzionali alla prestazione didattica principale, seguono il medesimo regime di esenzione IVA.
Art. 74-ter, d.P.R. 633/1972
Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.
Il regime speciale non si applica quando l’operazione non è un pacchetto turistico in senso proprio, ma un soggiorno finalizzato prevalentemente allo studio o alla formazione linguistica.
Art. 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111
I pacchetti turistici comprendono viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi.
La disciplina dei pacchetti turistici riguarda prestazioni aventi finalità turistica, ricreativa o di svago, non soggiorni in cui la finalità principale sia la frequenza di corsi o istituzioni scolastiche.
Art. 132, paragrafo 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE
L’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o riqualificazione professionale, nonché le prestazioni strettamente connesse.
La normativa europea conferma l’esenzione per le attività educative e per i servizi strettamente connessi, quando effettuati da enti pubblici o organismi riconosciuti dallo Stato.
Corte di Giustizia UE, 13 ottobre 2005, causa C-200/04
La sentenza è stata ritenuta non applicabile perché il caso esaminato riguardava prestazioni oggettivamente turistiche, mentre nella controversia il servizio aveva natura didattica prevalente e apparteneva a un diverso segmento di mercato.
Corte di Giustizia UE, 11 febbraio 1999, causa C-237/97
Gli scambi scolastici finalizzati alla frequenza di un istituto estero e all’integrazione nella società e cultura ospitante non sono assimilabili ai viaggi turistici tutto compreso.
Massime di principio
- Per stabilire il regime IVA applicabile a un soggiorno organizzato all’estero occorre individuare la finalità prevalente dell’operazione: se è didattica o formativa, il servizio può beneficiare dell’esenzione; se è principalmente ricreativa o turistica, si applicano le regole ordinarie o quelle speciali delle agenzie di viaggio.
- La qualificazione non dipende soltanto dalla presenza di viaggio, vitto e alloggio o dal prezzo globale, ma dall’oggetto sostanziale del contratto, dal programma formativo, dalla frequenza effettiva dei corsi e dal ruolo dell’organizzatore.
- Le prestazioni logistiche possono essere considerate accessorie e seguire il regime IVA della prestazione didattica principale quando sono strumentali e funzionalmente collegate allo studio.
- Il requisito soggettivo dell’esenzione richiede che l’attività didattica sia resa da una scuola o istituzione riconosciuta, autorizzata o sottoposta alla vigilanza di una pubblica amministrazione.
- La presenza di attività ricreative non esclude automaticamente l’esenzione, purché tali attività restino secondarie rispetto all’insegnamento e il soggiorno conservi una concreta e documentabile finalità formativa.
- Il regime speciale dell’art. 74-ter del d.P.R. 633/1972 non opera per servizi che, pur includendo elementi logistici tipici del turismo, sono sostanzialmente corsi di lingua o periodi di studio presso istituzioni scolastiche estere.
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