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Sentenza

Sentenza del 04/11/2019 n. 281 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Accertamento integrativo - Accertamento parziale - Unicità dell'accertamento - Diritto di difesa unitaria - Elementi nuovi - Accertamento a singhiozzo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento integrativo o parziale notificato dopo un primo avviso. L'Ufficio può integrare o modificare in aumento l'accertamento entro il termine di decadenza, ma soltanto quando emergano nuovi elementi conosciuti successivamente alla precedente contestazione. Non è invece sufficiente utilizzare elementi già acquisiti sin dall'origine e non contestati nel primo atto, perché ciò determinerebbe un accertamento frazionato o 'a singhiozzo' e comprometterebbe il diritto del contribuente a predisporre una difesa unitaria.

La decisione

Il principio affermato è sfavorevole all'Amministrazione finanziaria quando il nuovo avviso si fonda su elementi già conosciuti o disponibili al momento del primo accertamento. In tale situazione, l'accertamento integrativo o modificativo è illegittimo, poiché l'Ufficio deve concentrare nella prima contestazione tutti gli elementi già acquisiti e può procedere successivamente solo sulla base di elementi realmente nuovi e sopravvenuti. Il testo non specifica l'esito processuale concreto, né contiene l'indicazione della sentenza o delle parti.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può frazionare arbitrariamente la pretesa tributaria in più accertamenti successivi fondati su elementi che conosceva già al momento del primo avviso.
  • Un accertamento integrativo o modificativo in aumento è ammissibile solo se basato su elementi nuovi, effettivamente sopravvenuti o conosciuti successivamente dall'Ufficio.
  • Il contribuente ha diritto a una difesa unitaria: tutte le contestazioni già individuabili devono essere concentrate, per quanto possibile, nel primo atto impositivo.
  • In caso di nuovo avviso, occorre verificare se l'Amministrazione abbia indicato e dimostrato quali siano gli elementi nuovi e quando siano stati acquisiti o conosciuti.
  • La mera diversa valutazione, rielaborazione o valorizzazione di dati già presenti negli atti dell'Ufficio non costituisce, di regola, un elemento nuovo idoneo a giustificare l'accertamento integrativo.

Testo integrale

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