Sentenza del 04/11/2019 n. 890 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Estratti di ruolo - espressione di volontà del Concessionario di far valere una pretesa -impugnabilità - non sussiste - primo ed unico atto attraverso cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa - impugnabilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza distingue tra la mera funzione informativa dell’estratto di ruolo, che ne esclude l’autonoma impugnabilità, e il caso in cui esso costituisca il primo e unico atto conoscibile dal contribuente. In quest’ultima situazione l’impugnazione è ammessa, poiché diversamente il contribuente non avrebbe un’effettiva possibilità di contestare la pretesa tributaria. Il principio è conforme a Cassazione, Sezioni Unite, 2 ottobre 2015, n. 18704.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l’impugnabilità dell’estratto di ruolo. In via generale, l’estratto di ruolo è una semplice sintesi esplicativa della cartella di pagamento e non costituisce, di per sé, un atto con il quale il Concessionario manifesta un’attuale e concreta volontà di far valere la pretesa tributaria. Per questo motivo, normalmente non è autonomamente impugnabile. Tuttavia, quando l’estratto di ruolo rappresenta il primo e unico documento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza della pretesa erariale, esso può essere impugnato per consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 100 codice di procedura civile
Richiede l’interesse ad agire. L’impugnazione è ammissibile quando il contribuente ha un interesse concreto e attuale a contestare la pretesa; tale interesse sussiste, in particolare, se l’estratto di ruolo è il primo e unico atto attraverso cui egli ne viene a conoscenza.
Cassazione, Sezioni Unite, 2 ottobre 2015, n. 18704
Conferma che l’estratto di ruolo, in quanto mera sintesi della cartella, normalmente non è autonomamente impugnabile, salvo che costituisca il primo e unico atto mediante il quale il contribuente apprende dell’esistenza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un documento meramente informativo, privo di autonoma efficacia impositiva o esecutiva, non è normalmente impugnabile da solo.
- L’impugnabilità può essere riconosciuta quando il documento costituisce il primo e unico mezzo concreto attraverso cui il destinatario viene a conoscenza della pretesa.
- Per valutare l’ammissibilità del ricorso occorre verificare l’esistenza di un interesse ad agire concreto, attuale e non meramente eventuale.
- Il diritto di difesa può giustificare l’impugnazione anticipata dell’atto informativo quando attendere un successivo atto esecutivo renderebbe impossibile o eccessivamente difficile contestare la pretesa.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra la contestazione del contenuto della pretesa e la semplice richiesta di informazioni: solo nel primo caso, unita alla mancata precedente conoscenza dell’atto, può emergere un interesse attuale all’impugnazione.
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