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Sentenza

Sentenza del 04/11/2019 n. 890 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Estratti di ruolo - espressione di volontà del Concessionario di far valere una pretesa -impugnabilità - non sussiste - primo ed unico atto attraverso cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa - impugnabilità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza distingue tra la mera funzione informativa dell’estratto di ruolo, che ne esclude l’autonoma impugnabilità, e il caso in cui esso costituisca il primo e unico atto conoscibile dal contribuente. In quest’ultima situazione l’impugnazione è ammessa, poiché diversamente il contribuente non avrebbe un’effettiva possibilità di contestare la pretesa tributaria. Il principio è conforme a Cassazione, Sezioni Unite, 2 ottobre 2015, n. 18704.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l’impugnabilità dell’estratto di ruolo. In via generale, l’estratto di ruolo è una semplice sintesi esplicativa della cartella di pagamento e non costituisce, di per sé, un atto con il quale il Concessionario manifesta un’attuale e concreta volontà di far valere la pretesa tributaria. Per questo motivo, normalmente non è autonomamente impugnabile. Tuttavia, quando l’estratto di ruolo rappresenta il primo e unico documento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza della pretesa erariale, esso può essere impugnato per consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 100 codice di procedura civile

    Richiede l’interesse ad agire. L’impugnazione è ammissibile quando il contribuente ha un interesse concreto e attuale a contestare la pretesa; tale interesse sussiste, in particolare, se l’estratto di ruolo è il primo e unico atto attraverso cui egli ne viene a conoscenza.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 2 ottobre 2015, n. 18704

    Conferma che l’estratto di ruolo, in quanto mera sintesi della cartella, normalmente non è autonomamente impugnabile, salvo che costituisca il primo e unico atto mediante il quale il contribuente apprende dell’esistenza della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Un documento meramente informativo, privo di autonoma efficacia impositiva o esecutiva, non è normalmente impugnabile da solo.
  • L’impugnabilità può essere riconosciuta quando il documento costituisce il primo e unico mezzo concreto attraverso cui il destinatario viene a conoscenza della pretesa.
  • Per valutare l’ammissibilità del ricorso occorre verificare l’esistenza di un interesse ad agire concreto, attuale e non meramente eventuale.
  • Il diritto di difesa può giustificare l’impugnazione anticipata dell’atto informativo quando attendere un successivo atto esecutivo renderebbe impossibile o eccessivamente difficile contestare la pretesa.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra la contestazione del contenuto della pretesa e la semplice richiesta di informazioni: solo nel primo caso, unita alla mancata precedente conoscenza dell’atto, può emergere un interesse attuale all’impugnazione.

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