Sentenza del 04/11/2019 n. 413 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - ricorso presentato anche per vizi della notificazione (con promozione di querela di falso) - pendenza - potere dell'ufficio di notificare una seconda volta atto con il medesimo contenuto e diversa data - mancato previo annullamento in autotutela di quello notificato per primo - violazione delle regole sulla autotutela amministrativa - sussistenza - illegittimità dell'atto notificato successivamente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il secondo avviso di accertamento relativo all’anno 2012, per IRPEF, IVA, IRAP, contributi previdenziali, sanzioni e interessi, dell’importo complessivo di 403.845,21 euro. L’atto aveva lo stesso numero identificativo, contenuto e oggetto di un precedente avviso già notificato, la cui notifica era stata contestata per vizi gravissimi, con proposizione di querela di falso. L’Agenzia delle Entrate, invece di annullare o revocare in autotutela il primo atto, aveva proceduto a notificare un secondo avviso identico, modificandone soltanto la data. Il ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, l’illegittimità della duplicazione dell’atto e la violazione delle regole sull’autotutela amministrativa.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso applicando il principio della ragione più liquida, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi. Ha stabilito che l’Amministrazione non poteva esercitare due volte lo stesso potere impositivo mediante due atti identici contemporaneamente esistenti. L’Ufficio avrebbe dovuto prima annullare o revocare in autotutela il primo avviso e soltanto dopo emettere un nuovo atto sostitutivo, sempre entro il termine decadenziale e nel rispetto del diritto di difesa del contribuente. La mera seconda notificazione non era idonea a sanare eventuali vizi della prima notifica. L’avviso successivo è stato quindi dichiarato illegittimo e il ricorso è stato accolto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 43, ultimo comma, D.P.R. 600/1973
sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
L’accertamento integrativo è possibile soltanto quando intervengano nuovi elementi non conosciuti dall’Ufficio al momento dell’atto originario; non è consentito emettere un nuovo atto identico fondato sulla stessa situazione di fatto e sugli stessi elementi.
Art. 60 D.P.R. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto la Commissione non ha deciso in modo specifico la questione sulla qualifica del messo notificatore, poiché ha accolto il ricorso sulla base della duplicazione illegittima dell’accertamento.
Art. 1, commi 158 e 159, Legge 296/2006
Richiamati dal contribuente per sostenere la distinzione tra il messo notificatore degli enti locali e il soggetto abilitato alla notifica degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate. La questione è rimasta assorbita.
D.M. 37/1997
Richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai presupposti dell’autotutela tributaria. La Commissione ha tuttavia ritenuto necessario l’esercizio dell’autotutela sostitutiva prima dell’emissione del nuovo atto.
Art. 7 Legge 212/2000
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto e ai riferimenti ad attività svolte nei confronti di altri soggetti; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
Art. 12 Legge 212/2000
Richiamato con riferimento all’accesso e all’allegazione del processo verbale di constatazione e della relativa documentazione; anche questo motivo è rimasto assorbito.
Art. 8 D.Lgs. 546/1992
Richiamato per chiedere la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la questione non è stata esaminata.
Art. 10 Legge 212/2000
Richiamato in materia di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, anche ai fini della non applicazione delle sanzioni; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è già stato emesso e la sua notificazione è contestata, l’Amministrazione non dovrebbe emettere un secondo atto identico lasciando formalmente in vita il primo.
- Per sostituire un atto ritenuto viziato, l’Ufficio deve prima annullarlo o revocarlo espressamente in autotutela e poi adottare un nuovo atto sostitutivo, purché siano ancora rispettati i termini di decadenza.
- La semplice rinotificazione dello stesso avviso non equivale necessariamente alla sanatoria della prima notificazione, soprattutto quando viene adottato un nuovo atto con diversa data ma identico contenuto.
- L’Amministrazione non può esercitare due volte il medesimo potere impositivo nei confronti dello stesso contribuente mantenendo contemporaneamente efficaci due accertamenti identici, poiché ciò contrasta con il divieto di duplicazione dell’azione impositiva.
- L’autotutela sostitutiva consente di rimuovere un atto viziato e conservarne, se legittima, la pretesa fiscale mediante un nuovo atto, ma deve essere esercitata in modo espresso e nel rispetto del giudicato, dei termini decadenziali, del diritto di difesa e del divieto di doppia imposizione.
- Quando una questione è sufficiente da sola a definire il giudizio, il giudice può accoglierla applicando il principio della ragione più liquida e non esaminare gli altri motivi.
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