Sentenza del 04/11/2019 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la deducibilità del costo pubblicitario, sostenendo l'erroneità e l'insufficienza della motivazione, la violazione dell'art. 9 del T.U.I.R. e l'errata valutazione della documentazione. La contribuente ha resistito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e, in via incidentale, riproponendo ulteriori contestazioni sull'avviso di accertamento, tra cui l'inesistenza della notificazione, il difetto di contraddittorio, l'assenza del processo verbale di chiusura delle operazioni, il difetto di motivazione, di delega e di sottoscrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimamente deducibile il costo pubblicitario. Il Collegio ha considerato provata la certezza e l'inerenza della spesa, non decisiva l'assenza di un contratto formale di sponsorizzazione e irrilevanti, nel caso concreto, le modalità di pagamento contestate dall'Ufficio. Sono state valorizzate la congruità dell'importo, il collegamento territoriale tra la pubblicità e l'attività dell'impresa e la finalità di incrementare i ricavi. Le ulteriori doglianze della contribuente sono state dichiarate assorbite. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 200,00 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi [...] è ammessa se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Il costo pubblicitario è deducibile quando è inerente all'attività d'impresa, ossia quando presenta un collegamento concreto con la produzione di ricavi o con l'incremento dell'utilità economica dell'impresa.
Art. 74, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute.
Le spese aventi natura pubblicitaria possono essere integralmente dedotte nell'esercizio di sostenimento, purché ne siano dimostrate certezza, inerenza e congruità.
Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici; la contribuente ne aveva invocato l'applicazione per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, ma la decisione è stata definita sulla fondatezza nel merito.
Art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla contribuente insieme all'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 per contestare la specificità dei motivi di appello.
Art. 42, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato tra le doglianze relative al difetto di motivazione, delega e sottoscrizione dell'avviso di accertamento; tali questioni sono rimaste assorbite dal riconoscimento della deducibilità del costo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003
L'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che le spese aventi natura pubblicitaria sono integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi nell'esercizio in cui sono sostenute.
Legge n. 289/2002
Il limite massimo previsto per determinate spese di sponsorizzazione a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche è stato utilizzato dal Collegio come elemento indicativo della congruità dell'importo, pur non costituendo l'unico criterio decisivo.
Massime di principio
- Una spesa pubblicitaria è normalmente deducibile se il contribuente dimostra che è certa, effettivamente sostenuta, inerente all'attività d'impresa e congrua rispetto all'obiettivo promozionale.
- L'assenza di un contratto scritto di sponsorizzazione non determina automaticamente l'indeducibilità del costo, se la documentazione complessiva consente di provare la prestazione, il pagamento e il collegamento con l'attività esercitata.
- La congruità dell'importo e il collegamento territoriale tra la pubblicità e il mercato di riferimento dell'impresa sono elementi importanti per dimostrare l'inerenza della spesa.
- Eventuali irregolarità nelle modalità di pagamento o divergenze tra la fattura e le dichiarazioni del contribuente devono essere valutate nel complesso e non comportano automaticamente il disconoscimento del costo, se la sua certezza risulta comunque provata.
- In caso di contestazione fiscale, è opportuno conservare fatture, ricevute, prove dei pagamenti, materiale pubblicitario, accordi con il soggetto sponsorizzato e ogni elemento che dimostri l'effettiva realizzazione della pubblicità e la sua utilità per l'impresa.
- Se il giudice riconosce nel merito l'inerenza e la deducibilità del costo, le ulteriori contestazioni formali sull'avviso di accertamento possono essere dichiarate assorbite e non esaminate.
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