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Sentenza

Sentenza del 04/11/2019 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Avviso accertamento - Mancata indicazione presupposti giustificativi per prolungamento termini - Conseguenze - Obbligo motivazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013, contestando, tra l’altro, l’insufficiente o inesatta motivazione degli atti, la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo per l’anno 2010, la quantificazione dei redditi esteri e il mancato riconoscimento del ravvedimento operoso dopo il fallimento della procedura di collaborazione volontaria. In particolare, per il 2010 ha sostenuto che l’avviso non indicasse i presupposti normativi e fattuali del prolungamento dei termini di accertamento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha riunito gli appelli e li ha accolti solo parzialmente. Ha confermato la validità degli avvisi relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013, ritenendo sufficiente la motivazione, corretta la quantificazione delle somme non giustificate confluite sui conti esteri e non utilizzabile il ravvedimento operoso in assenza di una valida dichiarazione originaria, anche per l’omessa compilazione del quadro RW. Per l’anno 2010, invece, ha dichiarato illegittimo l’avviso per carenza di motivazione: l’atto non indicava le ragioni del prolungamento dei termini e tali ragioni non potevano essere introdotte per la prima volta in giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 del D.P.R. 600/1973

    I termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono previsti a pena di decadenza.

    Le deroghe ai termini ordinari di accertamento hanno carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivate nell’avviso, con indicazione dei presupposti normativi e dei fatti concreti che giustificano il prolungamento.

  • Art. 5-quater del D.L. 167/1990

    Disciplina la procedura di collaborazione volontaria. Il mancato versamento delle somme dovute impedisce il perfezionamento della procedura e comporta il ritorno al regime ordinario di accertamento e di prova.

  • Art. 38 del D.P.R. 600/1973

    È stato ritenuto pertinente quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo.

  • Art. 41 del D.P.R. 600/1973

    La sentenza lo collega alla fattispecie dell’omessa presentazione del modello RW, ma considera comunque corretta, nel caso concreto, l’applicazione dell’art. 38.

  • Art. 67 del TUIR

    Le somme di provenienza non documentata emerse nell’ambito della collaborazione volontaria sono state qualificate dall’Ufficio come redditi diversi, in assenza di prova di una diversa natura.

  • Art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009

    È stato richiamato per il particolare regime probatorio relativo alle attività finanziarie detenute in Stati o territori esteri, con conseguente necessità per il contribuente di fornire prova specifica della provenienza delle somme.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione intende applicare un termine di accertamento più lungo o derogatorio rispetto a quello ordinario, l’avviso deve indicare espressamente e concretamente le ragioni normative e fattuali della proroga; non è sufficiente spiegare tali ragioni soltanto durante il processo.
  • La motivazione dell’avviso è un requisito autonomo di legittimità dell’atto e non si considera automaticamente soddisfatta solo perché il contribuente è riuscito a difendersi.
  • Se una procedura di collaborazione volontaria non viene perfezionata per mancato pagamento, il contribuente non conserva automaticamente i vantaggi della procedura e deve dimostrare con documentazione specifica la provenienza non imponibile delle somme estere.
  • Il ravvedimento operoso presuppone una dichiarazione originaria validamente presentata; l’omessa dichiarazione o l’omessa compilazione del quadro RW può impedire la qualificazione della successiva dichiarazione come vera dichiarazione integrativa.
  • La produzione delle sole dichiarazioni fiscali delle società partecipate o gestite non è necessariamente sufficiente a dimostrare che le somme trasferite su conti esteri derivino da redditi già tassati: occorre provare lo specifico collegamento tra quei redditi e i movimenti finanziari contestati.

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