Cassazione Penale, Sentenza n. 3967/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Massimo Muccini aveva proposto ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Bologna, della sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) per i trattamenti riservati ai delfini ospitati nel Delfinario di Rimini fino al settembre 2013. Nel ricorso, redatto dall'avvocato Piero Ippoliti Martini, erano articolati tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato nei profili oggettivo e soggettivo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 727 c.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'ammissibilità della costituzione delle parti civili. Successivamente il difensore ha trasmesso, con procura speciale, dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dato che la rinuncia era stata validamente presentata nelle forme previste e corredata da procura speciale. Per l'inammissibilità dichiarata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende, la quale somma è stata equitativamente fissata alla luce dei motivi dedotti e della significativa anteriorità della rinuncia rispetto alla data fissata per l'udienza. Quanto alle parti civili, nulla è stato liquidato: la Corte ha ritenuto che esse non avessero fornito un contributo effettivo e utile alla decisione, limitandosi a brevi memorie e note spese inviate dopo avere avuto notizia della rinuncia.
Norme richiamate
art. 544-ter c.p.
Norma oggetto della pronuncia di merito: il reato di maltrattamento di animali è stato ritenuto sussistente dai giudici di merito rispetto ai trattamenti dei delfini. In Cassazione la questione sostanziale non è stata esaminata per effetto della rinuncia.
art. 727 c.p.
Richiamato dal ricorrente quale possibile riqualificazione della condotta: tuttavia, per effetto della rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla fondatezza della richiesta di riqualificazione e non ha fornito interpretazione definitiva della norma nel caso concreto.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma processuale applicata: la rinuncia all'impugnazione, quando manifestata nelle forme previste e corredata da procura speciale, comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha ritenuto valida la rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile conformemente a tale disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se effettuata nelle forme prescritte e con procura speciale, determina l'inammissibilità e impedisce l'esame nel merito delle questioni sollevate.
- La parte che rinuncia può essere condannata alle spese processuali e, se la rinuncia integra profili di colpa o è particolarmente intempestiva rispetto al processo, può essere sanzionata con un contributo alla cassa delle ammende.
- Le parti civili hanno diritto al ristoro delle spese nel giudizio di legittimità solo se hanno offerto un contributo effettivo e utile alla decisione (per es. memorie argomentate); la mera presentazione di note spese o di richieste generiche, soprattutto inviate dopo la conoscenza della rinuncia, non è sufficiente.
- Se si intende ottenere una riqualificazione del fatto o il riesame di questioni di diritto, non si deve rinunciare all'impugnazione prima che la Corte si pronunci: la rinuncia priva la parte dell'unica possibilità di ottenere un controllo di legittimità.
- La tempestività e la forma della comunicazione (es. invio via PEC e procura speciale) sono determinanti perché la rinuncia sia riconosciuta valida e produca i suoi effetti processuali.
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