Ordinanza n. 901/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 15.1.2026 della Commissione Medica Ospedaliera Interforze di II istanza di -OMISSIS-, notificato in data 17.1.2026, che ha giudicato il sig. -OMISSIS- “permanentemente non idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto”. - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati il 19/6/2026: - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 21.5.2026 del Ministero della Difesa - Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stato disposto il transito del ricorrente nell’Area Assistenti del personale civile, ex fascia retributiva F3; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14.6.2026 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile – Ufficio Concorsi e Assunzioni, notificato al ricorrente il 19.6.2026, con il quale il ricorrente è stato invitato a presentarsi il 22.6.2026 presso il Distaccamento degli Uffici Tecnici Territoriali per le Costruzioni e gli Armamenti Navali di -OMISSIS-, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Assistenti, con il profilo professionale di -OMISSIS- Amministrativo, con l’avvertimento che in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla data sopra indicata, il rapporto di lavoro si intenderà non costituito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità permanente al servizio nell'Arma dei Carabinieri, nonché decreto di transito nei ruoli civili e invito alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Medica Ospedaliera Interforze di II istanza che lo ha giudicato permanentemente non idoneo al servizio d'istituto nell'Arma dei Carabinieri, con collocamento in congedo assoluto. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto ministeriale di transito nell'Area Assistenti del personale civile, nonché l'invito a presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l'assunzione in servizio, contestando gli effetti degli atti conseguenti al giudizio di non idoneità. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti. La domanda cautelare sui motivi aggiunti mirava alla sospensione degli atti di transito e dell'invito alla sottoscrizione del contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo insussistente il periculum in mora. Gli atti impugnati non appaiono idonei a determinare un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il collocamento nei ruoli civili dell'amministrazione è pienamente reversibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito e conseguente annullamento degli atti. Pur negando la sospensione, il Collegio ha stabilito che il Ministero dovrà concedere al ricorrente un ulteriore termine per la sottoscrizione del contratto di lavoro. È stata fissata l'udienza pubblica del 10 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo era già stata fissata per la camera di consiglio del 24 settembre 2026 e non risulta definita da questa ordinanza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rilevato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di atti che dispongono il transito di un dipendente o militare in ruoli civili presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando il transito sia pienamente reversibile in caso di successivo annullamento degli atti impugnati.
- Il rigetto della sospensione cautelare non impedisce al giudice di adottare una misura organizzativa consequenziale e meno invasiva, imponendo all'amministrazione di concedere un ulteriore termine per il compimento dell'adempimento richiesto al ricorrente.
- La fissazione dell'udienza pubblica di merito e la compensazione delle spese possono accompagnare il rigetto della domanda cautelare.
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