Sentenza del 27/07/2015 n. 3472 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CESSIONE D'AZIENDA - DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA PATRIMONIALE - Definizione del valore dell'azienda in sede di applicazione dell'imposta di registro - Accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette - Ammissibile - Onere della prova per il cedente di aver venduto al minor prezzo dichiarato nell'atto di vendita - Sussiste - Ipotesi - Dichiarazione dell'acquirente attestante la corrispondenza tra l'importo dichiarato e il corrispettivo pagato per l'acquisto - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di utilizzare, ai fini delle imposte dirette, il maggior valore dell'azienda dichiarato o definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio aveva ritenuto che tale maggior valore costituisse il corrispettivo effettivo della cessione e, su questa base, aveva determinato induttivamente la plusvalenza del cedente. Il cedente sosteneva invece di aver venduto l'azienda al minor prezzo indicato nell'atto di cessione.
La decisione
È stato riconosciuto che l'Ufficio può procedere induttivamente alla determinazione della plusvalenza sulla base del maggior valore accertato e definito ai fini dell'imposta di registro dall'acquirente. Tuttavia, il cedente può superare tale presunzione dimostrando che il prezzo effettivamente incassato era quello minore dichiarato nell'atto. Nel caso concreto, la prova è stata ritenuta fornita anche mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'acquirente, il quale ha attestato che il corrispettivo pagato corrispondeva al prezzo dichiarato e che il maggior valore indicato ai fini dell'imposta di registro era stato accettato per ragioni di convenienza dell'acquirente. L'accertamento fondato esclusivamente sul maggior valore dichiarato ai fini del registro non è quindi risultato sufficiente.
Norme richiamate
Art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva resa dall'acquirente può costituire elemento probatorio idoneo a dimostrare che il prezzo effettivamente pagato era quello indicato nell'atto di cessione, anche quando l'acquirente abbia dichiarato un maggior valore ai fini dell'imposta di registro per proprie ragioni di convenienza.
Massime di principio
- Il maggior valore dell'azienda definito ai fini dell'imposta di registro può costituire una presunzione o un elemento idoneo a fondare l'accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, ma non dimostra automaticamente che il cedente abbia incassato quella somma.
- Quando il contribuente sostiene di aver venduto a un prezzo inferiore, grava su di lui l'onere di fornire una prova concreta e credibile del corrispettivo effettivamente pattuito e pagato.
- La dichiarazione dell'acquirente che confermi il prezzo minore effettivamente versato può assumere rilievo probatorio, soprattutto se formalizzata in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e coerente con gli altri elementi documentali.
- Il valore accettato dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro può essere superiore al prezzo realmente pagato per motivi fiscali, economici o di convenienza negoziale; pertanto, i due valori non devono essere considerati automaticamente coincidenti.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra valore fiscale dichiarato per l'imposta di registro e corrispettivo effettivo della cessione, documentando quest'ultimo con contratto, pagamenti tracciabili, scritture contabili e dichiarazioni delle parti.
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