Sentenza del 27/07/2015 n. 1360 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Errore compilazione dichiarazione dei redditi - Obbligo procedura rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il contribuente di correggere un errore commesso nella dichiarazione dei redditi mediante una dichiarazione correttiva, senza dover necessariamente presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973. Si discuteva inoltre se la correzione potesse essere effettuata durante il contenzioso e oltre il termine ordinario previsto per l'integrazione della dichiarazione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, quando l'errore dichiarativo è stato commesso a danno del contribuente, quest'ultimo può presentare una dichiarazione correttiva e non è obbligato ad avvalersi della procedura di rimborso prevista dall'art. 38 del DPR n. 602/1973. La dichiarazione può essere emendata anche in sede contenziosa, per contestare una maggiore pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, persino oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR n. 602/1973
La procedura di rimborso prevista dalla norma non è l'unico strumento utilizzabile dal contribuente per correggere un errore dichiarativo commesso a proprio danno, quando la correzione viene fatta valere mediante dichiarazione correttiva o nel giudizio contro la maggiore pretesa fiscale.
Massime di principio
- Un errore nella dichiarazione dei redditi commesso a danno del contribuente può essere corretto mediante dichiarazione integrativa o correttiva, senza che sia sempre necessario attivare separatamente la procedura formale di rimborso.
- Il contribuente può far valere l'errore dichiarativo anche durante il contenzioso tributario, per contestare la maggiore imposta richiesta dall'Amministrazione Finanziaria.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non è necessariamente esclusa dalla scadenza del termine ordinario per presentare una dichiarazione integrativa, purché la correzione sia pertinente alla pretesa fiscale oggetto della controversia.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra una richiesta autonoma di rimborso di somme già versate e la correzione di una dichiarazione utilizzata per contestare una maggiore pretesa tributaria: nel secondo caso il contribuente può difendersi facendo valere l'errore direttamente nel procedimento o nel giudizio.
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