Sentenza del 27/07/2015 n. 4385 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito IRPEF - Redditi derivanti da locazione di immobili - Risoluzione del contratto - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prova della data di risoluzione di un contratto di locazione abitativa, rilevante per escludere la presunzione di percezione dei canoni e, conseguentemente, la loro imponibilità ai fini IRPEF come redditi da fabbricati. La sentenza chiarisce che tale circostanza non deve essere dimostrata necessariamente ed esclusivamente mediante la registrazione della risoluzione presso l'Ufficio delle entrate. Possono essere utilizzati anche altri elementi probatori, tra cui la dichiarazione del conduttore relativa alla cessazione del rapporto e la documentazione comprovante il distacco delle utenze.
La decisione
È stata riconosciuta l'idoneità di una prova complessiva e non necessariamente formale a dimostrare la cessazione della locazione. Pertanto, in presenza di elementi concordanti quali la dichiarazione del conduttore e il distacco delle utenze, i canoni riferiti al periodo successivo alla risoluzione non devono essere considerati imponibili come redditi da fabbricati, anche se la risoluzione non risulta provata esclusivamente tramite la relativa registrazione fiscale.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma disciplina l'imputazione dei redditi fondiari derivanti dagli immobili locati. La presunzione di percezione dei canoni può essere superata dimostrando l'effettiva cessazione del rapporto di locazione; tale prova può essere fornita anche con elementi diversi dalla registrazione formale della risoluzione.
Massime di principio
- La cessazione di una locazione può essere dimostrata con una pluralità di elementi probatori concordanti e non necessariamente mediante il solo adempimento formale della registrazione della risoluzione.
- Una dichiarazione del conduttore, se coerente con ulteriori documenti oggettivi come il distacco delle utenze, può contribuire a provare la data effettiva di cessazione del rapporto.
- Per escludere l'imponibilità dei canoni successivi alla risoluzione è opportuno conservare ogni documento idoneo a dimostrare che l'immobile non era più locato né nella disponibilità del conduttore.
- La prova sostanziale dell'effettiva cessazione del rapporto può prevalere sull'assenza o sul ritardo di una formalità fiscale, purché sia attendibile, documentata e valutabile nel suo complesso.
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