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Sentenza

Sentenza del 27/07/2015 n. 4376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Condono e sanatorie - Definizione liti pendenti - Presupposto - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha riconosciuto la spettanza della definizione agevolata. È sufficiente che la controversia fosse pendente alla data del 1° maggio 2011; il successivo passaggio in giudicato della sentenza non impedisce la fruizione del beneficio. La normativa non stabilisce infatti che la lite debba essere ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge o al momento successivo indicato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la spettanza della definizione agevolata delle liti fiscali prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011. Il punto controverso era stabilire se il beneficio fosse applicabile quando la lite era pendente alla data del 1° maggio 2011, ma la sentenza fosse successivamente passata in giudicato entro il 5 luglio 2015. L'Amministrazione contestava, in sostanza, la possibilità di definire una controversia non più pendente al momento della fruizione del beneficio.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011

    La disposizione consente la definizione agevolata delle liti fiscali individuate dalla norma e richiede, quale presupposto rilevante, la pendenza della controversia alla data del 1° maggio 2011. Non prevede una limitazione fondata sul successivo passaggio in giudicato della sentenza.

  • Art. 16, legge n. 289/2002

    La norma costituisce il riferimento generale in materia di definizione agevolata delle liti fiscali e viene richiamata per interpretare i presupposti e i meccanismi della sanatoria.

Massime di principio

  • Per accedere a una definizione agevolata delle liti fiscali occorre verificare anzitutto se la controversia possedeva il requisito della pendenza alla data espressamente fissata dalla legge.
  • Se la norma non richiede che la lite resti pendente fino a una data successiva, il successivo passaggio in giudicato della sentenza non elimina automaticamente il diritto alla definizione.
  • Le condizioni ostative alla sanatoria non possono essere ricavate in via estensiva: devono risultare da una previsione normativa chiara e specifica.
  • In casi analoghi è necessario distinguere tra la pendenza richiesta come requisito iniziale e la prosecuzione effettiva del processo dopo tale data; il verificarsi successivo del giudicato, da solo, non esclude il beneficio se la legge non lo prevede.
  • La verifica concreta deve comunque includere la corretta individuazione della data di pendenza, dell'oggetto della lite, dei termini per la domanda e del pagamento richiesto dalla disciplina applicabile.

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