Sentenza del 27/07/2015 n. 1627 - Comm. Trib. Prov. Genova
Redditometro - prova contraria - scudo fiscale - art. 38, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento redditometrico fondato sull'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, deducendo che le spese o gli incrementi patrimoniali considerati dall'Amministrazione potevano essere stati finanziati mediante somme oggetto di scudo fiscale e quindi già regolarizzate o comunque non indicative di redditi imponibili occultati. La questione riguardava il livello di prova richiesto per dimostrare il collegamento tra le somme rimpatriate e gli elementi patrimoniali o di spesa utilizzati per la ricostruzione sintetica del reddito.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta idonea senza imporre al contribuente la dimostrazione di una corrispondenza analitica, puntuale e perfetta tra ciascun imponibile accertato e le attività oggetto di rimpatrio. È sufficiente fornire elementi che dimostrino una connessione, anche solo astratta o potenziale, tra le somme scudate e le grandezze utilizzate per l'accertamento, lasciando poi all'Amministrazione l'onere di valutare concretamente tale collegamento. L'accertamento redditometrico, pertanto, non può essere confermato sulla sola base dell'assenza di una coincidenza contabile perfetta.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico e redditometrico e consente al contribuente di fornire la prova contraria, dimostrando che il maggior reddito determinato dall'Amministrazione deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o da disponibilità finanziarie non indicative di nuova capacità reddituale imponibile.
Normativa sullo scudo fiscale
Le attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate possono costituire un elemento utile per spiegare la provenienza delle somme impiegate dal contribuente. Per superare l'accertamento non è necessaria la prova di una corrispondenza matematica e dettagliata tra ogni spesa accertata e ogni somma scudata, essendo sufficiente un collegamento ragionevole, anche astratto, tra le due grandezze.
Massime di principio
- Nel contrastare un accertamento redditometrico, il contribuente può fornire una prova contraria fondata sulla disponibilità di patrimoni o somme preesistenti, anche se non riesce a ricostruire in modo analitico l'impiego di ogni singola somma.
- La prova delle somme scudate non deve necessariamente dimostrare una corrispondenza perfetta con ciascuna spesa o incremento patrimoniale: è sufficiente evidenziare un collegamento plausibile e non meramente teorico con la capacità di spesa contestata.
- L'Amministrazione non può limitarsi a rilevare che le attività rimpatriate non coincidono esattamente con gli imponibili accertati, ma deve valutare se tali disponibilità siano astrattamente idonee a spiegare la formazione della spesa o del patrimonio.
- La prova contraria deve comunque essere concreta e documentata quanto alla reale esistenza, disponibilità e provenienza delle somme; la mera allegazione generica dello scudo fiscale non è automaticamente sufficiente.
- La disponibilità di somme precedentemente accumulate o fiscalmente regolarizzate può escludere, o almeno ridurre, la presunzione che le spese sostenute rappresentino redditi non dichiarati prodotti nell'anno accertato.
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