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Sentenza

Sentenza del 27/07/2015 n. 1353 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Soci di società di persone - Socio accomandante - Riduzione della cartella esattoriale in base alla quota di partecipazione - Non sussiste, salvo il diritto di rivalsa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva che la cartella esattoriale fosse ridotta in proporzione alla propria quota di partecipazione nella società. Sosteneva, in particolare, che l'imposizione integrale nei suoi confronti contrastasse con il principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione. La sentenza ha invece ritenuto applicabile il principio della solidarietà tributaria passiva previsto dall'art. 64, comma 3, del D.P.R. 600/1973, escludendo che l'obbligazione potesse essere limitata alla quota societaria del socio.

La decisione

La richiesta di riduzione della cartella in base alla quota di partecipazione è stata respinta. Il socio accomandante può essere chiamato a rispondere dell'intero debito tributario nei limiti previsti dalla disciplina della solidarietà passiva, senza che ciò violi l'art. 53 della Costituzione. Resta salvo il diritto del socio che abbia pagato di rivalersi nei confronti del soggetto che ha realizzato il presupposto dell'imposta, ossia la società o gli altri soggetti obbligati secondo i rapporti interni.

Norme richiamate

  • Art. 64, comma 3, D.P.R. 27 settembre 1973, n. 600

    La norma è stata interpretata come fondamento della solidarietà tributaria passiva, che consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'intero debito a uno dei soggetti obbligati, senza limitarlo automaticamente alla quota di partecipazione del socio.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone che il tributo sia collegato al presupposto realizzato dal soggetto passivo, ma non esclude che un terzo possa essere obbligato a sopportare il pagamento in virtù della solidarietà tributaria, conservando il diritto di rivalsa verso il debitore sostanziale.

Massime di principio

  • In presenza di un'obbligazione tributaria solidale, il socio destinatario della riscossione non può ottenere automaticamente la riduzione del debito in proporzione alla propria quota di partecipazione.
  • La solidarietà tributaria opera nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e può consentire la richiesta dell'intero importo a uno solo dei coobbligati, anche se i rapporti interni prevedono una diversa ripartizione.
  • La quota di partecipazione può rilevare nei rapporti interni tra i soci o ai fini della rivalsa, ma non necessariamente limita l'importo esigibile dall'ente impositore.
  • Il pagamento di un debito tributario da parte di un soggetto diverso da quello che ha realizzato il presupposto d'imposta non viola di per sé il principio di capacità contributiva, se deriva da una valida previsione di solidarietà.
  • Chi paga più della propria quota sostanziale deve valutare l'azione di rivalsa nei confronti della società o degli altri coobbligati, secondo la disciplina applicabile e i rapporti interni.

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