Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12810/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto estinta la pretesa tributaria nei confronti del socio Maurizio Iuorio perché la società di persone MTM snc era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2002. L'Agenzia deduceva che la cancellazione non estingue automaticamente l'obbligazione solidale dei soci e lamentava violazione di norme del codice civile e di norme processuali nonché dell'art. 14 d.lgs. 546/92, deducendo che i giudicati favorevoli all'ufficio (sentenze del 2009) rendevano attuale e aggredibile la pretesa nei confronti del socio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese produce un effetto meramente dichiarativo e può essere superata con la prova che la società ha continuato ad operare o comunque ha partecipato a giudizi nei quali è stato definitivamente accertato il credito IVA (come avvenuto con le sentenze del 2009). Ha escluso l'operatività del "condono tombale" in materia di IVA per la giurisprudenza consolidata e la pronuncia CJEU richiamata. Ha inoltre respinto le eccezioni di nullità della notifica. La sentenza della CTR è cassata e la causa è rinnovata alla CTR di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    "se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio"

    Usata per dichiarare corretta la notifica del ricorso in Cassazione quando la parte aveva eletto domicilio in primo grado; ogni vizio sanato dalla costituzione mediante controricorso (art.156 c.p.c.).

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    "le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio"; "l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo"

    Conferma che l'elezione del domicilio in primo grado è efficace anche per i gradi successivi e legittima la notifica in appello/Cassazione nel luogo indicato.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione con controricorso in Cassazione sanisce vizi relativi al luogo della notificazione.

  • art. 2291 c.c. (menzionato nella sentenza)

    Ribadito il principio della responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone, applicabile anche ai debiti tributari.

  • legge 27/12/2002 n. 289, art. 9 ("condono tombale")

    La Corte conferma la consolidata giurisprudenza secondo cui il condono ex art. 9 L. 289/2002 non è applicabile all'IVA alla luce della sentenza CJEU C-132/06; pertanto il "condono tombale" non estingue la pretesa IVA in questo caso.

  • principi di giurisprudenza sul giudicato

    È stato richiamato il principio secondo cui il giudicato formatosi su un punto fondamentale preclude il riesame dello stesso punto nelle successive cause tra le stesse parti; se esistono giudicati contrastanti prevale il criterio temporale (il giudicato successivo prevale), e la prova del giudicato richiede la produzione della sentenza con attestato di cancelleria.

  • richiami a disposizioni del codice civile e processuali indicate nel ricorso (art. 2909 c.c., 2495 c.c., 2297 c.c., 2312 c.c. comma 2; art. 101 c.p.c.; art. 14 d.lgs. 546/92)

    Queste norme sono state invocate dall'Agenzia a sostegno della tesi della responsabilità dei soci e della correttezza procedurale; la Corte ha però fondato la decisione sui principi di successione dei soci dopo estinzione, sulla partecipazione della società ai processi e sulla inapplicabilità del condono all'IVA.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ha effetto principalmente dichiarativo: può essere superata dimostrando che la società ha continuato ad operare o è intervenuta in giudizi che hanno definitivamente accertato debiti tributari.
  • Quando una pretesa tributaria è stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato nei confronti della società, i soci possono essere considerati successori della posizione debitoria e ritenuti responsabili in ragione della responsabilità solidale prevista per le società di persone.
  • Il "condono tombale" (L. 289/2002, art. 9) non estingue le pretese relative all'IVA in forza dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE e della consolidata giurisprudenza di legittimità; pertanto non può essere invocato per estinguere debiti IVA.
  • Le questioni di legittimazione o difetti di parte possono essere rilevate d'ufficio ma non oltre la formazione del giudicato; quindi la partecipazione della società ai gradi di giudizio che hanno portato a sentenze definitive può impedire l'eccezione di estinzione per cancellazione anteriore.
  • In ipotesi di giudicati multipli tra le stesse parti sullo stesso rapporto, il giudicato che si è formato successivamente prevale sul precedente se i due sono contrastanti; la formazione del giudicato va provata con la produzione della sentenza e dell'attestato di cancelleria.
  • Le regole sulla notificazione (art. 330 c.p.c., art. 17 d.lgs. 546/92) rendono efficace l'elezione del domicilio fatta in primo grado anche per i gradi successivi; eventuali vizi possono essere sanati dalla costituzione in giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.