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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29865/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso della quota del 90% dell'ILOR versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto con sede in una delle province colpite dal sisma del dicembre 1990. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, riconoscendo il diritto al rimborso, ma escludendo l'IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione del quantum nell'istanza di rimborso, deducendo violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., della L. 289/2002, art. 9, comma 17, della L. 190/2014, art. 1, comma 665, e della normativa UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che il beneficio non spetta ai soggetti che svolgono attività economica, inclusi i lavoratori autonomi/professionisti, salvo verifica di compatibilità de minimis o delle condizioni dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE; 3) violazione della L. 190/2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 91/2017, per non avere applicato la riduzione sopravvenuta dell'importo rimborsabile. Il controricorrente ha eccepito anche l'improcedibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità nella notifica telematica.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità del controricorrente, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo e privo di autosufficienza, ha accolto il secondo motivo ritenendo che la CTR non avesse verificato i presupposti di compatibilità dell'aiuto con il diritto dell'Unione, in particolare la natura di impresa dell'attività svolta e la prova del rispetto del regime de minimis o delle condizioni alternative di compatibilità; il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per valorizzare il diritto di azione e difesa, in funzione di interpretazione non formalistica delle regole sulla notifica telematica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio del giusto processo e della ragionevole durata, in collegamento con l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato quale parametro sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 19 TUE

    Richiamato nel medesimo quadro di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come garanzia sovranazionale del giusto processo.

  • L. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    Richiamata per il tema della notifica telematica e dell'attestazione di conformità.

  • D.Lgs. 546/1992, artt. 18, 19 e 21

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione del quantum, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non autosufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare i presupposti per usufruire del beneficio fiscale.

  • L. 289/2002, art. 9, comma 17

    Norma istitutiva del beneficio del rimborso del 90% per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ne afferma l'esclusione per chi svolge attività d'impresa e la necessità di verifica della compatibilità UE.

  • L. 190/2014, art. 1, comma 665

    Norma che disciplina il rimborso e, per le imprese, ne subordina l'applicazione alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; il terzo motivo lamentava il mancato recepimento della modifica del 2017, ma è stato assorbito.

  • D.L. 91/2017, art. 16-octies

    Richiamato per la modifica della disciplina del rimborso, non esaminata per assorbimento.

  • Direttiva 77/388/CEE

    Richiamata per la nozione eurounitaria di impresa/attività economica rilevante ai fini IVA e degli aiuti di Stato.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 9, par. 1

    Richiamata per la definizione di soggetto passivo IVA come chi esercita in modo indipendente un'attività economica.

  • Direttiva 2004/18/CE, art. 1, par. 8

    Richiamata per la nozione ampia di operatore economico nell'ordinamento UE.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati per il regime degli aiuti di Stato e la necessità di compatibilità con il mercato interno.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Richiamato come parametro per la verifica del regime de minimis.

  • Regolamento (UE) n. 717/2014

    Richiamato come ulteriore parametro de minimis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su una questione non dedotta nei gradi di merito e non rilevabile d'ufficio è inammissibile, e deve inoltre essere specificamente autosufficiente quanto al contenuto dell'atto rilevante.
  • La validità della notifica telematica del ricorso non è esclusa, di per sé, dalla mancanza dell'attestazione di conformità se risulta comunque provata la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e il raggiungimento dello scopo della notifica.
  • In materia di rimborso fiscale collegato a calamità naturali, quando il beneficio assume natura di aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità della singola misura con il diritto dell'Unione, non potendo riconoscere il rimborso senza accertare i presupposti richiesti dalla disciplina europea.
  • La nozione di impresa rilevante ai fini della disciplina eurounitaria degli aiuti comprende anche il professionista o lavoratore autonomo che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica o dal tipo di prestazione resa.
  • Il contribuente che invoca il beneficio deve provare i presupposti per la sua spettanza, ivi incluso, nei casi previsti, il rispetto del limite de minimis o, in alternativa, la sussistenza delle condizioni che rendono l'aiuto compatibile ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE.
  • Ai fini dell'operatività dell'eccezione di compatibilità per calamità naturali, occorre un nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso, nonché l'assenza di sovracompensazione rispetto al pregiudizio effettivamente patito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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