Sentenza n. 6490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 1278 del 22 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 1278 del 22 gennaio 2026, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti televisive locali comunitarie per il 2025 e contro nove provvedimenti di esclusione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione, ammessa inizialmente alle domande di contributo presentate per dieci aree tecniche relativamente al marchio televisivo dichiarato, era stata inserita in graduatoria per una sola area ed esclusa per le altre nove. In primo grado aveva impugnato con un unico ricorso il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e i nove provvedimenti di esclusione. Il TAR aveva ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo, ravvisando l'autonomia dei procedimenti e la diversità delle causali di esclusione. In appello sono stati dedotti error in iudicando e violazione dei principi in materia di ricorso cumulativo, connessione processuale, economia processuale ed effettività della tutela giurisdizionale, nonché travisamento, illogicità e difetto di motivazione della sentenza. L'appellante ha sostenuto che le esclusioni si inserissero in un unico procedimento diretto alla formazione di una graduatoria nazionale, con connessione soggettiva, procedimentale e oggettiva, e che il decreto di approvazione della graduatoria costituisse l'atto finale unitario lesivo. Sono stati inoltre riproposti i motivi di merito, secondo cui il Ministero avrebbe erroneamente richiesto il mantenimento per l'intero anno 2025 della titolarità dell'autorizzazione e dell'effettiva diffusione del marchio, mentre i requisiti avrebbero dovuto essere posseduti alla data della domanda; le rinunce ai titoli abilitativi sarebbero state dovute a insostenibilità economica e non avrebbero avuto finalità elusive; le singole esclusioni sarebbero state fondate su istruttoria carente, travisamento dei presupposti e motivazione illogica. Le nove esclusioni erano riconducibili a tre gruppi di causali: rinuncia all'autorizzazione per sei aree; diffusione di un marchio diverso da quello dichiarato e mancata trasmissione di contenuti per due aree; diffusione di un marchio diverso da quello dichiarato per un'area.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che, nel processo amministrativo impugnatorio, la regola generale è l'impugnazione di un solo provvedimento, mentre il ricorso cumulativo costituisce un'eccezione subordinata a una connessione procedimentale o funzionale rigorosa e alla deduzione di censure identiche, riconducibili a un'unica causa petendi, rispetto a tutti gli atti impugnati. Nel caso concreto, le domande presentate per le diverse aree tecniche avevano dato luogo a procedimenti sostanzialmente autonomi, sebbene confluiti nella medesima graduatoria. L'autonomia risultava anche dal fatto che l'associazione era stata ammessa per l'area AT08 ed esclusa per le altre. Inoltre, i nove provvedimenti di esclusione si fondavano su tre diverse causali, sicché le censure non erano omogenee per tutti gli atti. La presenza di un eventuale motivo trasversale, relativo alla necessità di mantenere per l'intero anno la diffusione del marchio e il titolo abilitativo, non era sufficiente a rendere ammissibile il ricorso unitario, perché avrebbe potuto incidere soltanto sulle esclusioni basate esclusivamente su quel presupposto e non su quelle sorrette da motivazioni diverse o più ampie. I motivi di merito non sono stati esaminati, essendo stata confermata l'inammissibilità del ricorso cumulativo. Le spese del giudizio di appello, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile o improcedibile, a seconda dei casi, quando sussistono o sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
L'inammissibilità del ricorso cumulativo proposto fuori dai casi consentiti costituisce una condizione che impedisce la decisione nel merito.
artt. 29, 40, 41, 44 e 45 c.p.a.
Sono richiamati in relazione ai requisiti e alle modalità di proposizione del ricorso amministrativo e alla declaratoria di inammissibilità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La precedente ordinanza cautelare ha fissato l'udienza di merito senza sospendere l'esecutività della sentenza e degli atti impugnati.
art. 24 Cost.
Richiamato dall'appellante a sostegno dell'esigenza di assicurare economia processuale ed effettività della tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dall'appellante in relazione ai principi del giusto processo.
art. 113 Cost.
Richiamato dall'appellante a sostegno della piena tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi.
artt. 3, 4, 5, 7 e 8 d.P.R. 146/2017
Norme invocate dall'appellante in relazione ai requisiti per l'ammissione ai contributi e alle cause di esclusione; non sono state esaminate nel merito per la conferma dell'inammissibilità del ricorso cumulativo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano strettamente correlati a esso; l'impugnazione cumulativa di più atti è ammissibile solo in via eccezionale, quando sussista una rigorosa connessione procedimentale o funzionale.
- La mera connessione soggettiva o la circostanza che più provvedimenti confluiscano in un unico atto finale, come una graduatoria, non rende di per sé ammissibile il ricorso cumulativo, se gli atti presupposti derivano da procedimenti autonomi e distinti.
- Per l'ammissibilità del ricorso cumulativo è necessario che le domande presentino identità di situazioni sostanziali e processuali, che gli atti abbiano lo stesso contenuto lesivo e che siano dedotte censure identiche, riferibili nella medesima misura a tutti i provvedimenti impugnati.
- La presenza di un motivo potenzialmente comune a più provvedimenti non sana l'inammissibilità del ricorso cumulativo quando gli atti siano fondati anche su causali diverse o ulteriori, rispetto alle quali occorrano valutazioni specifiche e non omogenee.
- L'impugnazione congiunta di provvedimenti espressione di autonomi esercizi di potere amministrativo, sorretti da motivazioni differenti, è inammissibile per difetto dei requisiti del ricorso cumulativo; in tal caso il giudice non esamina i motivi di merito.
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