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Sentenza

Sentenza n. 386/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla Sentenza del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, n. 736/2024, pubblicata in data 10.12.2024, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.

Giustizia amministrativa202500309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, n. 736/2024, relativa all'assegnazione della Carta del docente e al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi dovuti per tre annualità, pari complessivamente a euro 1.500,00, oltre accessori e spese di giudizio. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante l'avvio delle procedure esecutive. La ricorrente ha poi confermato che la sentenza era stata integralmente eseguita, ma ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'ottemperanza era intervenuta soltanto nel gennaio 2026, diversi mesi dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha tuttavia ritenuto fondata e ammissibile l'azione al momento della sua proposizione: l'Amministrazione aveva infatti ottemperato solo nel gennaio 2026, dopo l'introduzione del ricorso. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione soddisfa integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa consacrata nel giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il ricorso fosse ammissibile e fondato al momento della proposizione e l'adempimento sia intervenuto solo successivamente.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, l'intervenuta ottemperanza dell'amministrazione costituisce elemento dimostrativo della fondatezza dell'azione proposta, quando l'adempimento sia avvenuto dopo l'introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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