Cassazione Civile, Ordinanza n. 29994/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concedente leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra una società di leasing e una società utilizzatrice, collegato a un contestuale atto di compravendita dell'immobile. Dopo la risoluzione del leasing e il rilascio del bene, intervenuto il fallimento dell'utilizzatrice e del socio illimitatamente responsabile, la società concedente chiede l'ammissione al passivo per un credito chirografario, quantomeno condizionale, collegato anche alla futura vendita o ricollocazione del bene, oppure per i canoni scaduti con esclusione del residuo in linea capitale. Il giudice delegato ammette solo in parte il credito; in sede di opposizione allo stato passivo il tribunale interpreta in modo coordinato il leasing e la compravendita e ritiene che gli oneri fiscali dell'acquisto non dovessero gravare sull'utilizzatrice, rideterminando così il valore finanziato e, conseguentemente, il TAEG. Poiché il tasso così ricalcolato supera la soglia antiusura, applica l'art. 1815, comma 2, c.c. e depura il credito dagli interessi. Con il ricorso per cassazione la società concedente deduce violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe mal interpretato i due contratti collegati, attribuendo in modo erroneo e duplicato gli oneri fiscali e riducendo indebitamente l'importo finanziato, con ricadute sulla verifica dell'usura e sulla quantificazione del credito.
La decisione
La Corte ritiene fondato il ricorso: censura l'esito ermeneutico del tribunale perché non plausibile e internamente incoerente, in particolare per la doppia sottrazione dell'importo relativo alle imposte e per la conseguente rideterminazione del finanziamento e del TAEG. Osserva che, dagli stessi elementi valorizzati dal giudice di merito, è invece percorribile l'interpretazione secondo cui l'importo finanziato fosse pari a euro 495.000,00 e che le spese notarili gravassero ab origine sull'utilizzatrice. Perciò cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-ter c.p.c.
richiamato solo come base del provvedimento ottenuto dalla concedente per il rilascio dell'immobile
art. 98 l.fall.
norma processuale posta a fondamento dell'opposizione allo stato passivo
art. 1362 c.c.
richiamato insieme agli artt. 1363 e seguenti per censurare l'interpretazione contrattuale compiuta dal tribunale
artt. 1362 e ss. c.c.
le clausole dei contratti collegati devono essere interpretate secondo i criteri legali, evitando esiti incompatibili con il loro tenore complessivo e con la sequenza negoziale
art. 1815, comma 2, c.c.
applicato dal tribunale dopo la ritenuta usurarietà del tasso effettivo, con conseguente esclusione degli interessi; la Cassazione non decide nel merito sulla sua applicazione ma censura il presupposto fattuale/ermeneutico su cui si fondava
art. 13 del contratto di leasing
prevedeva, in caso di opzione finale di acquisto, il pagamento del prezzo e di tutte le spese, oneri notarili, imposte e tasse del trasferimento
art. 14 del contratto di leasing
richiamato dalle domande della procedura per la disciplina del credito condizionale e della sua eventuale riduzione in relazione al bene rivendicato
Massime di principio
- Quando due contratti tra loro collegati regolano un medesimo assetto economico, l'interpretazione deve essere complessiva e sistematica, ma non può produrre risultati logicamente incongrui o una duplicazione degli effetti economici già considerati dalle parti.
- Il giudice di merito, nell'interpretare clausole apparentemente contrastanti, deve scegliere la soluzione che renda coerente l'intera operazione negoziale, dando rilievo agli elementi testuali e funzionali complessivi, senza isolare singole previsioni in modo da alterare l'assetto economico pattuito.
- Nel leasing immobiliare, ai fini della verifica del TAEG e dell'eventuale usurarietà, occorre accertare correttamente quale sia l'effettivo importo finanziato e quali costi siano realmente sopportati dal cliente, evitando sottrazioni o detrazioni già implicitamente considerate nel costo dell'operazione.
- Una diversa qualificazione dell'incidenza di imposte e spese sull'utilizzatore non può fondarsi su un'ermeneutica che trascuri la sequenza negoziale e la partecipazione sostanziale del cliente agli atti collegati, se dagli atti risulta che tali costi erano stati già pattuiti nell'ambito dell'operazione complessiva.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione può avvenire anche quando la censura investe l'incoerenza logico-giuridica dell'interpretazione contrattuale e la conseguente errata determinazione del credito, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
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