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Ordinanza

Ordinanza n. 449/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza N.29 del 15.04.2026 Prot. 7810 di demolizione opere abusive realizzate sul fabbricato sito in Trepuzzi (Le) alla via 4 Novembre n.46- riportato nel NCEU al Foglio 31 Particella n.288 sub 2 e 3.

Giustizia amministrativa202600631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino di opere abusive realizzate su un fabbricato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso; il giudice si limita a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento nella fase di merito e che la natura del pregiudizio dedotto rende opportuna una decisione re adhuc integra.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza comunale di demolizione e messa in pristino. La decisione è motivata dalla natura del pregiudizio dedotto, dall'opportunità di preservare la situazione fino alla decisione nel merito e dalla necessità di approfondire in quella sede le questioni prospettate con il ricorso. La trattazione di merito è stata fissata per il 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale prevista dal codice del processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione interinale degli effetti dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando la natura del pregiudizio dedotto rende opportuno preservare la situazione esistente e le questioni prospettate nel ricorso necessitano di approfondimento nella fase di merito, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti di un'ordinanza di demolizione e messa in pristino ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
  • La sospensione cautelare di un'ordinanza edilizia può essere disposta senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto, quando sia necessario consentire una decisione di merito re adhuc integra.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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