Ordinanza n. 479/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 319/2024 del 20.12.2024, emessa dal Tribunale di Gela, Sezione Lavoro, pubblicata il 20.12.2024, nell'ambito del procedimento RG n. 411/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela, Sezione Lavoro, n. 319/2024
Esito
La controversia
Il ricorso per ottemperanza è stato notificato all'amministrazione presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, individuata come sede competente. Il TAR ha rilevato la violazione degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933 e, poiché l'amministrazione destinataria non si è costituita, ha ritenuto la notificazione nulla. Non sono stati esaminati i profili sostanziali relativi all'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Il ricorrente dovrà depositare la prova dell'avvenuta rinnovazione entro quindici giorni dalla notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
art. 144, comma 1, c.p.c.
La notificazione alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata secondo le modalità previste per la rappresentanza e difesa erariale.
art. 11 R.D. 1611/1933
Impone la notificazione degli atti giudiziari destinati alle amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato competente.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
Richiamata per la formulazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a. applicata dal TAR.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso destinato a un'amministrazione dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente; la notificazione eseguita presso un diverso indirizzo dell'Avvocatura è nulla quando non rispetta le modalità previste dagli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933.
- Se la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, secondo l'art. 44, comma 4, c.p.a.
- La rinnovazione della notificazione eseguita nel termine perentorio assegnato dal giudice impedisce il verificarsi di decadenze processuali.
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