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Sentenza

Sentenza n. 1069/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza nr. 530/2025, pubblicata il 10.09.2025, RG 1066/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore del Docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 530/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’assegnazione delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 settembre 2025 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme secondo le modalità stabilite e al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Ha inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo giudiziale non risultava eseguito e il Ministero, pur costituitosi, non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Ha quindi dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, a favorirlo, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Nel caso in esame, il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta trascorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, purché tale decorso preceda la proposizione del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L’indennizzo richiesto in sede di ottemperanza può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente ad accelerare l’esecuzione.

Massime di principio

  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione all’Amministrazione del titolo giudiziale di condanna al pagamento, il ricorso per ottemperanza è procedibile se il termine è già scaduto al momento della sua proposizione.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte e fissando un termine per adempiere.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e il termine per l’esecuzione dell’incarico.
  • L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando il giudice non ravvisi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenga adeguata, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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