Ordinanza n. 337/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase valutativa dell’avviso pubblico "DIGIT IMPRESE" per difetto di capienza finanziaria, nonché rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che approvava gli esiti definitivi dell’avviso pubblico "DIGIT IMPRESE", nella parte in cui non la ammetteva alla fase valutativa per esaurimento delle risorse, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla corretta collocazione nell’elenco ordinatore e alla partecipazione alla procedura, con eventuale accesso al contributo. In via subordinata ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura e, ulteriormente, la verifica dell’illegittima ammissione di concorrenti collocati nelle prime posizioni che avessero presentato domande irricevibili. La censura principale riguardava il malfunzionamento della piattaforma telematica regionale: all’apertura della procedura, alle ore 12:00 del 4 dicembre 2025, il sistema imponeva di selezionare una dichiarazione relativa alla qualificazione dell’impresa come "grande impresa", categoria esclusa dall’avviso, impedendo la corretta compilazione della domanda. La società ha dedotto di essersi attivata tempestivamente, di avere segnalato il problema all’assistenza tecnica alle ore 12:46 senza ricevere riscontro e che, anche dopo la correzione del bug alle ore 12:30:31, gli utenti già collegati continuavano a visualizzare la versione errata della piattaforma, rendendo necessario il riavvio della sessione. Ha sostenuto, quindi, che il ritardo nell’inoltro della domanda fosse imputabile esclusivamente alla disfunzione informatica dell’amministrazione e non a propria negligenza.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris qualificato. Dagli atti risultava che la piattaforma regionale aveva inizialmente impedito la corretta compilazione della domanda, imponendo una dichiarazione incompatibile con i requisiti dell’avviso. Il Collegio ha applicato i principi elaborati in materia di malfunzionamento delle piattaforme telematiche, secondo cui le conseguenze negative delle anomalie del sistema predisposto dalla pubblica amministrazione non possono ricadere sull’utente diligente, non solo quando sia impossibile trasmettere la domanda, ma anche quando sia impedita la corretta compilazione o siano imposte dichiarazioni incompatibili con la lex specialis. Ha rilevato che la ricorrente si era attivata immediatamente e aveva segnalato il malfunzionamento, mentre l’amministrazione non aveva comunicato agli utenti né l’esistenza del bug né la sua risoluzione, né aveva indicato la necessità di riavviare la sessione o svuotare la cache. Il ritardo è stato quindi ritenuto, allo stato, non imputabile alla società e direttamente conseguente al malfunzionamento della piattaforma. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’esclusione impediva l’accesso alla fase istruttoria e valutativa e la prosecuzione della procedura avrebbe potuto determinare il consolidamento della graduatoria e l’integrale assorbimento delle risorse, compromettendo l’utilità dell’eventuale decisione favorevole. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospeso il decreto nella parte relativa all’esclusione e ordinato alla Regione di ammettere con riserva la ricorrente alla fase valutativa. Ha condannato l’amministrazione alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750, oltre accessori. Non ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati utilmente negli elenchi, poiché la controversia riguardava la non ammissione alla fase istruttoria e valutativa, prima dell’assegnazione definitiva del contributo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha disposto la sospensione dell’atto impugnato con ammissione con riserva alla fase valutativa.
Massime di principio
- Le conseguenze negative derivanti dal malfunzionamento di una piattaforma telematica predisposta dalla pubblica amministrazione per una procedura selettiva non possono ricadere sull’operatore diligente, quando l’anomalia impedisca non solo l’invio della domanda, ma anche la sua corretta compilazione o imponga dichiarazioni incompatibili con i requisiti della lex specialis.
- L’esonero dell’operatore dalle conseguenze del ritardo richiede comunque la verifica che il ritardo sia riconducibile esclusivamente alla disfunzione informatica e non anche a un comportamento negligente dell’interessato.
- La tempestiva attivazione dell’operatore, comprovata dalla segnalazione immediata del malfunzionamento all’assistenza tecnica, costituisce elemento rilevante per escludere la sua colpa nel ritardato inoltro della domanda.
- Quando la pubblica amministrazione corregge un malfunzionamento della piattaforma, deve assicurare agli utenti adeguata comunicazione della risoluzione e delle eventuali operazioni necessarie per accedere alla versione aggiornata del sistema; l’omessa comunicazione può impedire di imputare all’utente il ritardo successivo alla correzione tecnica.
- Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, se è contestata la sola non ammissione alla fase istruttoria e valutativa prima dell’assegnazione definitiva del beneficio, i soggetti utilmente collocati negli elenchi non assumono, di regola, la qualità di controinteressati in senso tecnico, sicché non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
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