Sentenza n. 4227/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso formulata dai ricorrenti l’1.4.2026 e rimasta priva di riscontro nonostante la successiva nota di sollecito per la sua evasione, nonché per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 c.p.a. e 22 ss. Legge n.241/1990 del diritto di accesso dei ricorrenti e, dunque, per l’evasione della loro istanza, con condanna del Comune a rilasciare quanto legittimamente chiesto con le statuizioni conseguenti idonee a rendere effettivo il giudicato ex art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso del 1° aprile 2026 relativa agli atti e ai pareri acquisiti nell’ambito di una conferenza di servizi e di un procedimento di sanatoria edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio del Comune sull’istanza di accesso presentata il 1° aprile 2026 e successivamente sollecitata. L’istanza riguardava i pareri espressi dagli enti coinvolti nella conferenza di servizi, gli atti istruttori formati dal Comune prima e dopo la conferenza e gli ulteriori atti redatti o ricevuti nelle more della definizione dell’istanza. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 22 della l. 241/1990, del d.P.R. 184/2006, della l.r. Lombardia n. 1/2012, della l. 190/2012, del d.lgs. 195/2005, del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 97 Cost., nonché carenza di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buona amministrazione e buona fede ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, determinando il soddisfacimento della pretesa di accesso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti relativa alla sopravvenuta trasmissione dei documenti richiesti e al soddisfacimento della pretesa azionata. Poiché l’accesso è stato concretamente esercitato nelle more del giudizio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio-rifiuto e i singoli motivi dedotti. Le spese sono state compensate, con esclusione dell’onere relativo al rimborso del contributo unificato, posto a carico del Comune se dovuto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La Sezione prende atto del deposito da parte della ricorrente di dichiarazione di successiva trasmissione dei documenti richiesti (doc.19-24) con soddisfazione della pretesa azionata con il presente ricorso; conseguentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione trasmette i documenti richiesti e la pretesa di accesso risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di decidere nel merito il silenzio impugnato.
art. 116 c.p.a.
per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso formulata dai ricorrenti l’1.4.2026 e rimasta priva di riscontro nonostante la successiva nota di sollecito per la sua evasione, nonché per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 c.p.a. e 22 ss. Legge n.241/1990 del diritto di accesso dei ricorrenti
La disposizione costituisce il rito azionato per contestare il silenzio sull’istanza di accesso e ottenere l’accertamento del diritto e l’ordine di esibizione; tuttavia, nel caso concreto, il giudizio non è stato definito nel merito perché la documentazione è stata successivamente trasmessa.
art. 22 ss. l. 241/1990
in relazione ai precedenti giudizi il Comune ha comunque accolto la richiesta di rimettere in istruttoria il procedimento di sanatoria, ragion per cui è stata depositata una pratica quanto alle opere da realizzare per rendere le strutture atte al rifugio e all’allevamento di animali di compagnia. Veniva successivamente convocata una Conferenza di servizi, con riferimento alla quale entro il 16.1.2026 gli Enti avrebbero dovuto “rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato”
La norma è richiamata quale base della richiesta di accesso agli atti e ai pareri del procedimento amministrativo; la sentenza non enuncia però una specifica regola sostanziale sui presupposti del diritto di accesso, poiché la sopravvenuta trasmissione degli atti ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Spese compensate, salvo onere del Comune quanto al rimborso del contributo unificato come per legge se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002),
Anche in caso di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La trasmissione, nel corso del giudizio, della documentazione oggetto di un’istanza di accesso, quando soddisfa integralmente la pretesa del richiedente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In presenza di una sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa di accesso, il giudice non deve esaminare nel merito la legittimità del silenzio-rifiuto né i vizi dedotti contro l’amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere può accompagnarsi alla compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato quando previsto dalla legge.
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