Sentenza n. 5349/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - il Decreto Rettorale N. -OMISSIS-, con cui controparte ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice per la “procedura di selezione per la copertura di -OMISSIS- ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito –-OMISSIS-, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche”, stabilendo che “Nessuno dei candidati alla suddetta procedura concorsuale è dichiarato idoneo a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della procedura de quo”; - il verbale n. -OMISSIS-, con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto a valutare i curricula, i titoli e le pubblicazioni dei candidati, nella parte in cui attribuisce una valutazione negativa al profilo dell'odierno ricorrente, sulla base della seguente motivazione “Sebbene il candidato presenti degli indicatori bibliometrici complessivamente buoni, l'impatto della produzione scientifica-OMISSIS- presentati con le tematiche di riferimento del -OMISSIS- e della -OMISSIS- scientifica nel tempo. Il candidato presenta un percorso professionale e scientifico solo parzialmente compatibile con le competenze definite dal profilo del -OMISSIS-”; - del bando di concorso, pubblicato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, nella parte in cui dovesse considerarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della rinnovata procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con cui è stato dichiarato che nessuno dei candidati era idoneo, e valutazione negativa della commissione sul profilo del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto rettorale che ha approvato gli atti della nuova commissione e dichiarato inidonei entrambi i candidati, nonché il verbale di valutazione e, in via subordinata, il bando. Con un unico motivo articolato ha dedotto che, dopo essersi inizialmente collocato al secondo posto nella graduatoria della procedura, sarebbe stato dichiarato inidoneo in seguito alla rinnovazione della valutazione, senza giustificazione; che il bando e il regolamento universitario imporrebbero comunque l’individuazione di un candidato idoneo e la proclamazione di un vincitore; e che il suo punteggio sarebbe stato superiore a quello dell’altra candidata, sicché avrebbe dovuto risultare vincitore. Ha inoltre contestato l’assenza di parametri normativi per il giudizio di inidoneità e l’incongruenza della valutazione del proprio profilo, richiamando la carriera, i titoli e le pubblicazioni scientifiche. La nuova commissione era stata nominata dopo che l’Ateneo, accogliendo un’istanza di autotutela del ricorrente, aveva annullato la precedente procedura per non sufficiente garanzia dell’imparzialità, in ragione di rapporti scientifici e potenziali cointeressenze professionali tra la precedente presidente e la candidata inizialmente vincitrice.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il giudizio di idoneità espresso dalla precedente commissione non vincolava la nuova commissione, le cui valutazioni erano autonome e rese dopo l’annullamento della procedura precedente. Ha respinto la censura relativa all’obbligo di proclamare comunque un vincitore: non esiste una norma che imponga tale esito anche quando la commissione non reputi idoneo alcun candidato, né l’Ateneo può essere costretto ad assumere un candidato giudicato non adeguatamente preparato. Ha infine ritenuto legittimo il giudizio tecnico negativo, articolato su più profili: incompletezza delle informazioni sulle attività professionali, mancata documentazione di attività di ricerca presso istituti riconosciuti, limitata rilevanza e pertinenza della produzione scientifica, parziale compatibilità del percorso con il profilo richiesto e carenze emerse nel colloquio, inclusa la difficoltà di illustrare il proprio contributo alle pubblicazioni. Le contestazioni del ricorrente sono state giudicate in parte generiche e in parte consistenti in una diversa autovalutazione del curriculum; inoltre, non investivano tutti i rilievi della commissione. In assenza di travisamenti, pretestuosità, irrazionalità o palese inattendibilità, il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente. Spese compensate.
Massime di principio
- La commissione nominata per rinnovare una procedura selettiva, dopo l’annullamento degli atti precedenti, formula valutazioni autonome: il diverso giudizio espresso dalla commissione originaria non rende di per sé illegittima la nuova valutazione.
- In una procedura selettiva universitaria non sussiste un obbligo di individuare e proclamare comunque un vincitore quando la commissione ritenga non idonei tutti i candidati; l’amministrazione non può essere costretta ad assumere un candidato che l’organo tecnico reputi non adeguatamente preparato.
- Il sindacato giurisdizionale sui giudizi tecnico-discrezionali delle commissioni universitarie non consente di sostituire una valutazione opinabile con un’altra: occorre dimostrare una palese inattendibilità o un’evidente insostenibilità del giudizio, ad esempio per travisamento, pretestuosità o irrazionalità.
- Il candidato che contesta la valutazione della commissione non può limitarsi a una diversa autovalutazione dei propri titoli e pubblicazioni: deve confrontarsi con i rilievi specifici formulati e contestare in modo puntuale i profili che sorreggono il giudizio negativo.
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