Cassazione Penale, Sentenza n. 984/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di truffa per estinzione del reato a seguito di rimessione di querela e aveva prosciolto per estinzione per prescrizione un altro capo (art. 494 c.p.). Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge perché il giudice di primo grado non ha tenuto conto che nell'imputazione era formalmente contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, circostanza aggravante ad "effetto speciale" che, ai sensi dell'art. 649-bis c.p. (introdotto dall'art. 11 del d.lgs. n.36/2018), rende la truffa procedibile d'ufficio; inoltre la recidiva contestata incideva sul calcolo del termine di prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.) e sulla misura massima del termine anche in presenza di atti interruttivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio, rilevando che il Tribunale di primo grado ha erroneamente omesso di considerare la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale: ciò comporta che il reato di truffa era procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis e che il termine di prescrizione relativo al capo ricollegato all'art. 494 c.p. doveva essere computato tenendo conto della recidiva (con conseguente diversa determinazione del termine e della proroga in presenza di atti interruttivi).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Il delitto di truffa è il fatto-reato oggetto del capo di imputazione; la sua procedibilità può essere influenzata da circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) che escludono la procedibilità a querela di parte.
art. 649-bis cod. pen.
Prevede specifiche eccezioni all'estensione del regime di procedibilità a querela di parte: quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui la recidiva qualificata) la fattispecie resta procedibile d'ufficio. La Corte ha applicato questo principio ritenendo vincolante la contestazione formale della recidiva.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva (anche nella forma qualificata, plurima e reiterata). La giurisprudenza e la sentenza in esame considerano la recidiva qualificata quale circostanza aggravante ad effetto speciale, con effetti concreti sia sulla procedibilità sia sul calcolo della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione "base" in relazione alla pena edittale; la Corte ricorda che la recidiva qualificata incide sul computo del termine base ai sensi del comma secondo.
art. 161 cod. pen.
Regola gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione e la relativa proroga. La Corte afferma che la recidiva qualificata incide anche sull'entità della proroga quando intervengono atti interruttivi, ai sensi del comma secondo.
art. 160, comma terzo, cod. pen.
Richiamato in combinazione con le norme sulla prescrizione; il riferimento serve a completare la disciplina normativa rilevante per il calcolo del termine prescrizionale in presenza di aggravanti.
art. 494 cod. pen.
Fattispecie per la quale il Tribunale aveva dichiarato estinzione per prescrizione. La Corte ha ritenuto che la contestata recidiva avrebbe dovuto incidere sul computo del termine di prescrizione relativo a questo capo.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella sentenza di primo grado in relazione alla declaratoria di non doversi procedere; la Cassazione valuta che tale declaratoria è errata se non considerata la procedibilità d'ufficio derivante da aggravanti.
art. 529 cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di estinzione del reato per remissione; la Corte ha precisato che tale dichiarazione non può essere pronunciata quando la procedibilità è d'ufficio a causa di circostanze aggravanti contestate.
art. 531 cod. proc. pen.
Richiamato nella pronuncia di proscioglimento per prescrizione; la Cassazione ha censurato l'omissione nella valutazione delle aggravanti sul computo prescrizionale.
d.lgs. n.36 del 2018, art. 11
Ha introdotto l'art. 649-bis c.p.; la Corte ne applica il principio secondo cui alcune aggravanti speciali escludono la procedibilità a querela di parte.
Massime di principio
- Se nell'imputazione è formalmente contestata una recidiva qualificata (reiterata, specifica e infraquinquennale) questa va considerata come circostanza aggravante ad effetto speciale e può trasformare una fattispecie procedibile a querela in una procedibile d'ufficio (art. 649-bis c.p.).
- La presenza di recidiva qualificata incide sul calcolo del termine di prescrizione: modifica il termine base (art. 157 c.p.) e può aumentare la proroga in caso di atti interruttivi (art. 161 c.p.); il giudice non può omettere tale valutazione.
- La remissione della querela non estingue l'azione penale quando la legge prevede la procedibilità d'ufficio a causa di aggravanti contestate; pertanto il giudice non può dichiarare carenza di procedibilità senza verificare le aggravanti.
- Il contenuto formale dell'imputazione è rilevante: la mera contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale vincola il regime di procedibilità e gli effetti prescrizionali salvo che il giudice compia specifica e motivata valutazione di non sussistenza.
- In casi analoghi, è necessario verificare contemporaneamente contestazione delle aggravanti, regime di procedibilità applicabile e corretto computo della prescrizione prima di pronunciarsi su remissioni o proscioglimenti.
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