Cassazione Penale, Sentenza n. 18397/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) di euro 110.770,00 e dell'autovettura, in relazione al reato contestato di riciclaggio. Il ricorrente deduceva la mancata individuazione del delitto presupposto (rilevando un precedente procedimento a suo carico di quattro anni prima) e sosteneva che il mero occultamento senza consegna a terzi non integra il fumus del reato di riciclaggio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. Il Tribunale del riesame aveva richiamato le indagini e il GIP che avevano già individuato i delitti presupposto (tra cui reati collegati all'attività del sodalizio e, in particolare, la fattispecie di cui all'art. 131‑ter T.U.B. relativa ad abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento). È stato ritenuto che il ricorrente svolgesse il ruolo di "corriere di denaro" e che sussistesse il "quid pluris" necessario per il riciclaggio alla luce delle modalità di confezionamento, occultamento e trasporto (mazzette da 10.000 euro, doppiofondo apribile con congegno elettrico). La Corte ha confermato che il trasferimento/occultamento materiale può ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e integrare il reato di riciclaggio; pertanto il sequestro è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Norma procedurale che autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; applicata per conservare il bene oggetto di possibile confisca in relazione al delitto di riciclaggio
art. 648‑bis cod. pen.
La norma sul riciclaggio è interpretata in senso ampio ("a forma libera"); il termine "trasferimento" comprende anche l'attività materiale di spostamento/occultamento che rende più difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita. È richiesto non il mero possesso, ma un "quid pluris" (confezionamento, occultamento, trasporto, strumenti tecnici) idoneo a ostacolare l'accertamento dell'origine dei beni
art. 131‑ter T.U.B.
abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento
Indicato come tipologia di delitto presupposto emerso nelle indagini; funziona da reato a monte che ha generato la provvista illecita collegata all'operazione di riciclaggio
Massime di principio
- Per configurare il fumus del reato di riciclaggio è necessario, di regola, individuare almeno la tipologia del delitto presupposto: se tale individuazione è già compiuta dal GIP e documentata negli atti d'indagine, il requisito è soddisfatto
- La partecipazione al reato presupposto non esclude la responsabilità per riciclaggio: chi funge da "corriere" o incaricato del trasferimento/occultamento può rispondere di riciclaggio anche se non è autore del reato originario
- Il mero possesso o la semplice ricezione del denaro potrebbero non essere sufficienti; è invece necessario un "quid pluris" (modalità di confezionamento, occultamento, uso di doppiofondo o congegni, modalità di trasporto) che renda materialmente più difficile risalire alla provenienza illecita
- L'elemento materiale del "trasferimento" va inteso in senso ampio: lo spostamento fisico dei beni o il loro occultamento sono idonei a integrare il reato se incidono sull'accertamento dell'origine illecita
- In sede di riesame il giudice valuta il complesso degli atti di indagine per verificare il collegamento tra provvista illecita e condotta; critiche generiche alla qualificazione giuridica senza confronto con le risultanze probatorie difficilmente prevalgono
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e possibili somme in favore della Cassa delle ammende
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