Sentenza del 07/03/2019 n. 1058 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato gli avvisi di liquidazione con cui l’Ufficio, applicando l’art. 20 del D.P.R. 131/1986, aveva riqualificato come un’unica cessione d’azienda due operazioni distinte: la cessione del ramo d’azienda alberghiero, soggetta a imposta di registro del 3%, e la successiva cessione della porzione immobiliare destinata ad albergo, assoggettata dall’Ufficio all’aliquota del 9%. L’Amministrazione riteneva che i due atti fossero funzionalmente collegati e mirassero a trasferire unitariamente l’azienda comprensiva dell’immobile, recuperando una maggiore imposta di registro di 86.400 euro, oltre interessi. Le società sostenevano invece l’autonomia dei due atti, l’illegittimità della riqualificazione e l’errata applicazione dell’art. 20 TUR come norma antielusiva.
La decisione
I ricorsi sono stati riuniti per connessione e integralmente accolti. Il Collegio ha ritenuto che i due atti, stipulati a circa dieci/undici mesi di distanza, fossero autonomi e non costituissero un’unica operazione negoziale ai fini dell’imposta di registro. Ha affermato che l’art. 20 TUR consente di valorizzare la natura e gli effetti giuridici degli atti, ma non autorizza l’Ufficio a costruire artificialmente una fattispecie imponibile diversa da quella risultante dai singoli negozi, né a basarsi esclusivamente su presunti effetti economici o su un intento elusivo non provato. Gli avvisi di liquidazione sono stati annullati e l’Ufficio è stato condannato a rifondere alle società le spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori. Era stata inoltre accolta, nel corso del giudizio, l’istanza di sospensione della riscossione.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
Interpretazione degli atti
La norma impone di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell’atto, senza fermarsi al titolo o alla forma apparente. Secondo la sentenza, non può però essere utilizzata come una generale norma antielusiva per unificare artificiosamente atti distinti o per tassare presunti effetti economici non risultanti dai singoli negozi.
Art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come qualificato dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è stata considerata dal Collegio come interpretazione autentica e quindi retroattiva dell’art. 20 TUR, applicabile anche agli atti anteriori al 1° gennaio 2018.
Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I ricorsi, riuniti per connessione
È stato applicato per riunire i ricorsi delle società, trattandosi di controversie connesse relative agli stessi avvisi e alla medesima operazione contestata.
Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
La controversia ha distinto l’applicazione dell’art. 20 TUR dall’abuso del diritto disciplinato dall’art. 10-bis. L’Ufficio aveva fondato la pretesa sull’art. 20, ma il Collegio ha escluso che tale norma potesse essere usata autonomamente come disposizione antielusiva generale.
Articoli 41 e 47 della Costituzione
La sentenza richiama la libertà di iniziativa economica e la possibilità per il contribuente di scegliere legittimamente strutture negoziali fiscalmente meno onerose, purché non si tratti di un abuso o di un raggiro della normativa.
Art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276
La norma è stata richiamata dalle società ricorrenti a sostegno delle proprie contestazioni, ma la motivazione non sviluppa una specifica interpretazione decisiva della disposizione.
Massime di principio
- Nell’imposta di registro ogni atto deve essere esaminato principalmente in base ai suoi effetti giuridici e alla sua causa concreta, non agli effetti economici meramente ipotizzati dall’Amministrazione.
- La presenza di più contratti collegati o temporalmente ravvicinati non determina automaticamente una loro unificazione fiscale: occorre dimostrare un collegamento strutturale e funzionale diretto alla produzione di un unico effetto giuridico.
- L’art. 20 TUR non può essere utilizzato per creare artificialmente una diversa fattispecie imponibile o per trasformarsi, da solo, in una clausola generale antiabuso.
- Il contribuente può scegliere una riorganizzazione negoziale che comporti un legittimo risparmio d’imposta, salvo che l’Amministrazione dimostri un abuso del diritto, l’assenza di valide ragioni economiche e la manipolazione degli schemi contrattuali.
- Quando l’Amministrazione sostiene che più atti costituiscono un’unica operazione, deve fornire elementi concreti sul disegno unitario e sull’eventuale intento abusivo; il contribuente può contrastare la pretesa evidenziando l’autonomia degli atti e le ragioni economiche della loro struttura.
- La qualificazione fiscale deve rispettare il contenuto giuridico effettivo dei singoli atti e non può fondarsi esclusivamente sulla loro convenienza fiscale o sulla mera successione temporale.
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