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Sentenza

Sentenza n. 547/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e condannato l’Amministrazione ad accreditare rispettivamente euro 2.000 e euro 500

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Due ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla medesima sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione le somme dovute. Il Ministero ha contestato la frammentazione delle domande in due giudizi, ritenendola contraria al dovere di leale collaborazione e potenzialmente diretta a duplicare le spese. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato. Non è stata formulata in sede di ottemperanza una richiesta relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha riunito i due giudizi perché riferiti alla medesima sentenza da eseguire. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Mantova era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accolto i ricorsi, rilevando che il Ministero non aveva né dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente nelle somme indicate nel giudicato. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, stabilendo che agisca quale organo ausiliario del giudice e provveda entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, ponendo in essere tutti gli atti necessari, compresa l’attivazione della carta elettronica anche senza la qualifica di docente di ruolo. Ha respinto la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo concretamente ostative la complessità della gestione della mole di condanne seriali gravanti sull’Amministrazione e l’esiguità del debito, che avrebbe reso la penalità eccessivamente afflittiva. Ha posto le spese dei giudizi riuniti a carico del Ministero, liquidandole complessivamente in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e la possibilità di disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tali condizioni vanno valutate concretamente considerando la posizione del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale per obblighi pecuniari.

  • art. 88 c.p.c.

    Il Ministero lo ha richiamato per contestare la frammentazione delle domande in distinti giudizi, ma il TAR non ha ritenuto tale contestazione ostativa all’accoglimento delle azioni di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un’amministrazione pubblica l’attribuzione di un beneficio o il pagamento di una somma, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Quando l’amministrazione non deduce né dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione della pronuncia entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo amministrativo ordinariamente preposto alla cura dell’interesse pubblico; deve pertanto adottare tutti gli atti necessari a dare integrale attuazione al giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e l’entità dell’obbligazione, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in ragione della complessità derivante da un contenzioso seriale.
  • Più giudizi di ottemperanza possono essere riuniti quando hanno ad oggetto il medesimo titolo giudiziale e presentano identità di questioni da decidere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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