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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20619/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (giudice dell'esecuzione) che aveva rigettato la richiesta di dichiarare che la sentenza di condanna non era divenuta esecutiva per nullità del decreto di latitanza e per la mancata notifica dell'estratto contumaciale oppure, in subordine, di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il ricorrente deduce che le ricerche propedeutiche alla dichiarazione di latitanza (art. 295 e 296 c.p.p.) erano insufficienti perché non erano state estese al suo Paese d'origine (Romania), dove si era trasferito per matrimonio, e che non v'è prova della notifica personale dell'estratto contumaciale (contestando quindi l'esecutività della sentenza alla luce anche delle modifiche normative successive al processo in absentia).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Motivazione: va applicato il principio tempus regit actum e le norme vigenti al tempo del decreto di latitanza; le ricerche effettuate in Italia all'ultimo domicilio noto sono state ritenute adeguate e non dovevano essere estese all'estero in mancanza di elementi concreti che indicassero la presenza del ricercato in un luogo determinato all'estero. La volontarietà della sottrazione è stata adeguatamente motivata dal giudice dell'esecuzione sulla base di informative e intercettazioni; una rilettura dei fatti proposta dal ricorrente costituisce mera rivalutazione di merito non ammissibile in sede di legittimità. Poiché la dichiarazione di latitanza è valida, le notifiche all'imputato potevano essere eseguite al difensore (art. 165 c.p.p.) e ciò rende inefficace la censura sulla mancata notifica personale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Strumento invocato dal ricorrente per denunciare la presunta non esecutività della sentenza; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto infondate le censure rispetto alla validità del decreto di latitanza.

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Regola le ricerche propedeutiche alla dichiarazione di latitanza. La Corte interpreta che le ricerche devono essere esaustive rispetto all'ultimo domicilio noto ma non impongono automaticamente ricerche all'estero salvo che emerga un elemento concreto che individui un luogo specifico all'estero (art. 169, comma 4).

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di desumere la volontà di sottrarsi all'esecuzione. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata nel ritenere la sottrazione volontaria sulla base di elementi fattuali e presunzioni attendibili.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le notifiche all'imputato latitante si eseguono mediante consegna al difensore e che il difensore rappresenta l'imputato latitante. La Corte ha ritenuto applicabile tale previsione e quindi valida la notifica tramite difensore.

  • art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che la valutazione sulla restituzione nel termine per impugnare spetti al giudice competente sull'impugnazione; il Tribunale aveva quindi trasmesso gli atti alla Corte d'appello per quella valutazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria richiamata per confermare l'applicazione della disciplina vigente al momento degli atti (principio tempus regit actum), escludendo l'applicazione retroattiva di modifiche normative intervenute dopo.

  • art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione per precisare che le ricerche internazionali o all'estero non sono sempre richieste e devono essere attivate solo se emergono elementi concreti che segnalino la presenza determinata del ricercato all'estero.

  • Legge n. 67/2014 (riforma sul processo in absentia) - richiamo storico

    Richiamata nel quadro di valutazione della notifica dell'estratto contumaciale; la Corte osserva che la disciplina applicabile va valutata al tempo degli atti e che le modifiche successive non incidevano sul giudizio di validità del decreto di latitanza adottato in precedenza.

Massime di principio

  • Le questioni sulla nullità di atti compiuti devono essere giudicate con la legge vigente al momento del compimento dell'atto (principio tempus regit actum); norme sopravvenute non si applicano retroattivamente salvo diversa disposizione transitoria.
  • Per dichiarare la latitanza non è sempre necessario estendere le ricerche all'estero: le ricerche devono essere esaustive rispetto all'ultimo domicilio noto e solo se emergono elementi concreti che indichino un luogo determinato all'estero occorre attivare ricerche o cooperazione internazionale.
  • La prova della volontà di sottrarsi alla misura può essere desunta anche da presunzioni fondate su elementi di fatto (informative, intercettazioni, comportamento del ricercato); tale valutazione è di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • Se l'imputato è validamente dichiarato latitante, le notifiche possono essere eseguite al difensore (art. 165 c.p.p.) e la mera mancata notifica personale non determina automaticamente l'inefficacia dell'atto se la dichiarazione di latitanza è regolare.
  • Le contestazioni relative a vizi di merito nella valutazione della sottrazione alla misura dovevano essere sollevate nella fase di cognizione; l'incidente esecutivo non è il canale per una rinnovata valutazione di merito già devoluta al giudice principale.

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