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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11882/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Parma aveva applicato, su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione per un reato in materia di ingresso e soggiorno dello straniero, disponendo anche l'espulsione. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 19, comma 2, e 13, comma 1, del testo unico immigrazione, assumendo che non ricorressero i presupposti per l'espulsione e che tali presupposti non fossero stati indicati nel provvedimento impugnato. La Corte rileva inoltre che la doglianza sullo stato di convivenza è formulata in modo aspecifico, essendo solo affermata e non adeguatamente allegata o dimostrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti non rientrano tra quelli tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento, poiché attengono non all'illegalità della pena, ma al più all'illegittimità della misura espulsiva. La Corte richiama il principio secondo cui l'espulsione concordata e applicata al cittadino straniero privo di valido documento per l'espatrio è illegittima ma non illegale, e quindi non è censurabile con ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre rilevato l'aspecificità del ricorso quanto allo stato di convivenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a. "all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata

    i motivi di ricorso contro il patteggiamento sono tassativi e non possono riguardare profili diversi da quelli espressamente previsti.

  • art. 19, comma 2, t.u. immigrazione

    invocato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'espulsione, ma il motivo è ritenuto non ammissibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 13, comma 1, t.u. immigrazione

    richiamato dal ricorrente quale presupposto asseritamente mancante per l'espulsione; la Corte ne rileva la deduzione ma non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 13, commi 13 e 13-bis, t.u. immigrazione

    costituisce la base normativa del reato contestato nella sentenza di patteggiamento, secondo quanto riportato nell'ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento i motivi sono tassativi: sono ammissibili solo quelli che attengono alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La misura dell'espulsione disposta in sede di patteggiamento nei confronti dello straniero privo di valido documento per l'espatrio, quand'anche illegittima, non integra di per sé una illegalità deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Le censure che mirano a contestare presupposti fattuali della misura espulsiva o altre statuizioni non ricomprese nel catalogo dei motivi consentiti sono inammissibili.
  • Il ricorso deve essere specifico: deduzioni meramente assertive, non sorrette da adeguata allegazione dei fatti rilevanti, non consentono il vaglio di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della prova

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