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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20879/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Le società ricorrenti impugnavano un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava l'imposta unica sui giochi e sulle scommesse per operazioni di raccolta scommesse riferite agli anni d'imposta 2013 e 2014. La lite nasceva dalla contestazione della soggezione a imposta dell'attività svolta dal bookmaker estero tramite CTD operante in Italia. In Cassazione erano proposti otto motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per mancata traduzione in inglese dell'atto notificato; 2) richiesta di sospensione e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE; 3) doglianze sulla portata delle sentenze della Corte costituzionale e sulla disciplina del tributo; 4) violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che l'imposta unica avrebbe natura di imposta sul volume d'affari vietata dal sistema IVA; 5) richiesta di esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa; 6) censura sulle spese di lite liquidate in favore dell'Amministrazione e sulla mancata compensazione; oltre ad altri motivi di merito che riproponevano questioni già decise dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, valorizzando la disciplina interpretativa del 2010 e la giurisprudenza unionale e di legittimità già consolidata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché le questioni erano già state chiarite dalla giurisprudenza unionale. Ha respinto il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, rilevando che la contribuente aveva comunque compreso e contestato l'atto in sede contenziosa. Ha confermato che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta scommesse avviene in assenza o inefficacia della concessione, e che il bookmaker estero e il CTD che operano in Italia realizzano il presupposto impositivo e sono soggetti passivi, anche in via solidale. Ha escluso la violazione della direttiva IVA perché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA. Ha negato l'esimente per obiettive condizioni di incertezza, poiché per i periodi 2013-2014 operava già la legge di interpretazione autentica del 2010. Ha ritenuto infondate anche le doglianze sulle spese, affermando la legittimità della liquidazione in favore dell'Erario e l'insindacabilità in cassazione della mancata compensazione. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione di diritto dell'Unione è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia oppure non è rilevante per la decisione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La mancata traduzione dell'atto impositivo non comporta invalidità quando il destinatario abbia comunque dimostrato di averne compreso il contenuto e abbia potuto articolare pienamente la difesa.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    L'imposta unica sui giochi e sulle scommesse è comunque dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione; ai soli fini tributari il soggetto passivo è chiunque gestisca, anche tramite mezzi telematici e per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse.

  • art. 1 d.lgs. n. 504/1998

    La norma va intesa nel senso chiarito dalla legge interpretativa del 2010: il tributo si applica comunque alle operazioni di gioco svolte sul territorio italiano.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Soggetto passivo dell'imposta è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di soggetti esteri e anche in assenza di concessione.

  • art. 401 Dir. 2006/112/CE

    L'IVA non esclude la coesistenza di un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo, purché quest'ultimo non abbia carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 135, paragrafo 1, lettera i), Dir. 2006/112/CE

    Le operazioni di gioco richiamate sono esenti da IVA, sicché non si crea una duplicazione vietata sul medesimo volume d'affari.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    L'esimente per obiettive condizioni di incertezza non opera per i periodi d'imposta successivi alla legge di interpretazione autentica che ha chiarito il regime tributario.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato insieme alle altre norme sull'incertezza normativa, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto per la chiarezza sopravvenuta della disciplina.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    La Corte esclude l'esimente sanzionatoria poiché la disciplina risultava già chiarita per gli anni accertati.

  • art. 10, comma 4, L. n. 212/2000

    Non è invocabile l'incertezza normativa obiettiva per annualità successive alla legge interpretativa del 2010.

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente sulle spese; la Corte ribadisce che il giudizio tributario segue il principio della soccombenza.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese nel processo tributario si liquidano secondo il principio di soccombenza e possono essere poste a carico del contribuente soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è conseguenza legale della soccombenza e può essere pronunciata d'ufficio.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, salvo i limiti di legge.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    L'assenza di nota spese non impedisce al giudice di liquidare d'ufficio le spese e gli onorari sulla base degli atti di causa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità per motivare la decisione conforme a precedenti.

  • art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989

    Richiamato solo per distinguere il profilo penale da quello tributario: l'eventuale disapplicazione in sede penale non esclude la soggezione a imposta.

  • art. 10, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Le operazioni di gioco considerate sono esenti da IVA, circostanza che conferma l'assenza di sovrapposizione con il tributo speciale sui giochi.

Massime di principio

  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere negato quando la questione interpretativa del diritto dell'Unione sia già stata risolta dalla giurisprudenza unionale o non sia decisiva per la controversia.
  • La mancata traduzione in lingua straniera di un atto impositivo non determina necessariamente nullità se il destinatario abbia comunque compreso il contenuto dell'atto e abbia potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.
  • In materia di imposta unica sui giochi e sulle scommesse, la raccolta di scommesse svolta in Italia da un operatore estero, anche tramite CTD, integra il presupposto impositivo e rende il gestore soggetto passivo del tributo, anche in assenza o inefficacia della concessione.
  • La legge di interpretazione autentica del 2010 ha chiarito in senso estensivo la soggezione a imposta dell'attività di raccolta scommesse e ha escluso che, per i periodi successivi, possa invocarsi un'incertezza normativa obiettiva.
  • L'imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA, purché resti distinta dal sistema armonizzato e non ne assuma la struttura.
  • Nel processo tributario, la condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, e la mancata compensazione delle spese appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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