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Sentenza

Sentenza del 29/09/2020 n. 20589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2002 contestando IVA su operazioni attive svolte in Italia da una societa' portoghese ((---) Lda) in favore di un committente francese, operazioni che non erano state fatturate in Italia tramite il rappresentante fiscale. L'atto recuperava a tassazione il debito IVA e irrogava sanzioni; la societa' rappresentante fiscale ((---) a r.l.) ha impugnato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, errata notifica, cessazione della qualita' di rappresentante fiscale al momento della notifica e l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia della mandante portoghese che escluderebbe la responsabilita' solidale del rappresentante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi (tra cui la censura sulla notifica e la legittimita' formale della nomina del rappresentante) ma ha accolto parzialmente i motivi quinto, settimo e ottavo: ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla CTR Liguria per nuovo esame. La Corte ha disposto che il giudice di rinvio dovra' accertare se sussistesse una stabile organizzazione in Italia della societa' portoghese; se la stabile organizzazione viene accertata, la responsabilita' solidale del rappresentante fiscale deve essere esclusa per le operazioni riferibili a tale stabile organizzazione; se, invece, non sussiste la stabile organizzazione, il giudice di rinvio dovra' verificare se sussistono i presupposti della responsabilita' solidale a carico della ricorrente, tenendo conto del contenuto del mandato e delle operazioni concretamente veicolate tramite il rappresentante. La sentenza e' stata cassata e rinviata anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60

    Riferimento procedurale alla notificazione degli atti impositivi e alla figura del rappresentante fiscale per soggetti non residenti; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla notifica quando l'atto e' diretto a far valere la responsabilita' solidale del rappresentante per fatti a lui riconducibili.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17, comma 2 e comma 4

    "Gli obblighi ed i diritti ... il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto" (comma 2) e "Le disposizioni del secondo e del comma 3 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero" (comma 4).

    La Corte ricorda che la responsabilita' solidale del rappresentante fiscale e' prevista per i casi di assenza di stabile organizzazione; se invece esiste una stabile organizzazione, questa e' il centro di imputazione IVA e le norme escludono la responsabilita' solidale del rappresentante per le operazioni effettuate tramite la stabile organizzazione.

  • Convenzione Italia-Portugal, articolo 5

    Rinvio al criterio convenzionale per la determinazione della stabile organizzazione; la Corte richiede che il giudice del rinvio verifichi la sussistenza della stabile organizzazione secondo i parametri convenzionali.

  • Direttiva 77/388/CEE (Direttiva IVA), articolo 9 comma 1 e articolo 21 comma 2

    Richiamata per sostenere che la funzione della rappresentanza fiscale e il trattamento della stabile organizzazione sono conformi al diritto comunitario: la rappresentanza serve a dare un interlocutore nazionale, ma non trasforma il rappresentante nel centro di imputazione di tutte le operazioni quando esiste una stabile organizzazione.

  • TUIR, articolo 162

    Citato come riferimento nazionale (norma fiscale collegata alla nozione di stabile organizzazione) da considerare insieme alla Convenzione nella verifica della sussistenza della stabile organizzazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 145

    Richiamato dalla parte in primo grado in tema di notifiche all'estero; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla notifica non prevale quando l'atto e' diretto a far valere responsabilita' personale del destinatario.

  • Codice di procedura civile, articolo 142

    Richiamato dalla parte in tema di rappresentanza e notifiche; la Corte ha valutato la questione nel contesto della qualificazione dell'atto come diretto al rappresentante per far valere la sua responsabilita' solidale.

  • Codice di procedura civile, articolo 360

    Norma richiamata per i motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge e di motivazione) esaminati dalla Corte.

Massime di principio

  • Se il soggetto non residente dispone di una stabile organizzazione in Italia, questa costituisce il centro di imputazione fiscale: la stabile organizzazione e' l'unico soggetto legittimato a adempiere e a essere tassato per le operazioni ivi svolte; la nomina di un rappresentante fiscale non determina responsabilita' solidale per le operazioni della stabile organizzazione.
  • La responsabilita' solidale del rappresentante fiscale esiste solo nei casi previsti dalla normativa (ad es. mancata stabile organizzazione) e va valutata con riguardo al contenuto del mandato: il rappresentante risponde per le operazioni effettivamente veicolate tramite lui e per le obbligazioni che gli sono state concretamente affidate.
  • La prova della stabile organizzazione va svolta in modo puntuale e sostanziale: il giudice deve esaminare la documentazione (durata dei lavori, cantiere, mezzi, personale, contratti, fatture, atti organizzativi) e motivare espressamente perché tali elementi valgono o non valgono a dimostrare la stabile organizzazione.
  • Una notifica al rappresentante fiscale puo' essere legittima per far valere nei suoi confronti una responsabilita' derivante da atti compiuti durante il periodo di vigenza della rappresentanza (es. presentazione di dichiarazioni o richieste di rimborso) anche se la qualita' di rappresentante e' cessata successivamente, purché la responsabilita' sia riferibile a comportamenti della persona notificata.
  • Il giudice d'appello non puo' limitarsi a considerazioni meramente formali sulla nomina del rappresentante: deve chiarire il nesso tra le specifiche condotte del rappresentante e la pretesa impositiva, distinguendo tra operazioni veicolate tramite rappresentante e operazioni imputabili alla stabile organizzazione.

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