Cassazione Civile, Ordinanza n. 00535/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandataria)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un’apertura di credito bancaria garantita da fideiussione. La società debitrice principale e il fideiussore hanno contestato, tra l’altro, la validità della fideiussione deducendone la nullità perché asseritamente conforme a uno schema ritenuto dalla Banca d’Italia contrario alla normativa antitrust. Il tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione e, sul punto, ha dichiarato inammissibile l’eccezione per mancata produzione del modello e ha comunque escluso la possibilità di separare la causa per attrarla alla competenza del tribunale delle imprese di Milano, osservando che si trattava di una mera eccezione riconvenzionale e non di una domanda riconvenzionale. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno censurato la decisione nella parte in cui avrebbe affermato la competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in luogo di quella del giudice dell’opposizione, cioè il tribunale di Verona.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che il motivo era non congruente rispetto al contenuto della decisione impugnata, poiché il tribunale non aveva affermato la competenza del tribunale delle imprese di Milano, ma al contrario aveva escluso che la mera eccezione riconvenzionale potesse spostare la competenza o determinare la separazione delle cause, ritenendola inidonea ad aggirare la competenza funzionale del giudice specializzato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto, in caso di inammissibilità del ricorso, dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza il motivo di ricorso deve essere strettamente congruente con la ratio decidendi della decisione impugnata; se censura un’affermazione diversa da quella effettivamente resa, il ricorso è inammissibile.
- La mera eccezione riconvenzionale, quando non si traduca in una domanda riconvenzionale, non è di per sé idonea a spostare la competenza né a determinare la separazione delle cause in modo da eludere la competenza funzionale del giudice specializzato.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Come è indicizzato
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