Sentenza del 24/09/2018 n. 2218 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - attività didattica - esenzione - presupposto - esercizio dell'attività da parte dell'ente riconosciuto dal MIUR - è necessario - esternalizzazione dell'attività didattica - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 del d.P.R. 633/1972 alle prestazioni didattiche e formative erogate dall’associazione ricorrente tramite un soggetto associativo terzo. Sebbene l’associazione principale fosse riconosciuta dal MIUR, l’attività didattica era materialmente svolta dal soggetto esterno, privo del medesimo riconoscimento. Si discuteva quindi se il requisito soggettivo del riconoscimento potesse essere soddisfatto indirettamente, mediante esternalizzazione dell’attività.
La decisione
La pretesa dell’associazione è stata respinta. È stato affermato che l’esenzione IVA richiede che l’attività didattica sia esercitata direttamente dal soggetto riconosciuto dalla pubblica amministrazione. Il riconoscimento del soggetto che affida o organizza l’attività non è sufficiente quando la prestazione viene concretamente resa da un soggetto terzo non riconosciuto. L’esternalizzazione dell’attività impedisce quindi l’applicazione dell’esenzione.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10
Esenzione IVA per le prestazioni didattiche e formative rese da istituti o enti riconosciuti dalla pubblica amministrazione.
Il requisito del riconoscimento deve riferirsi al soggetto che svolge direttamente l’attività didattica. Non è sufficiente che sia riconosciuto un soggetto diverso che abbia affidato o organizzato l’attività.
Massime di principio
- Per applicare un’esenzione IVA fondata sul riconoscimento pubblico dell’ente, occorre verificare che il soggetto riconosciuto sia anche quello che eroga direttamente la prestazione.
- Il riconoscimento o l’autorizzazione amministrativa non si trasferisce automaticamente a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione dell’attività.
- L’esternalizzazione di un’attività didattica può far venir meno l’esenzione IVA quando il soggetto esecutore non possiede autonomamente i requisiti richiesti dalla legge.
- Nei rapporti con enti associativi o partner operativi è necessario distinguere il soggetto che organizza o fattura il servizio da quello che lo svolge concretamente: ai fini dell’esenzione, assume rilievo il soggetto effettivamente erogatore.
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