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Direttiva 2006/66

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/66/CE istituisce un quadro armonizzato per l’immissione sul mercato di pile e accumulatori e per la gestione dei relativi rifiuti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e di tutelare il mercato interno. Introduce divieti su mercurio e cadmio, obblighi di raccolta differenziata, trattamento e riciclaggio, regole di finanziamento a carico dei produttori, requisiti di etichettatura e obblighi informativi. Fissa inoltre obiettivi minimi di raccolta e di riciclaggio, prevede controlli periodici e demanda alla Commissione diversi riesami tecnici e aggiornamenti attuativi.

Disciplina l’immissione sul mercato di pile e accumulatori, i divieti sulle sostanze pericolose e la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, con obiettivi minimi di raccolta, trattamento e riciclaggio e abrogazione della direttiva 91/157/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente da forma, volume, peso, composizione materiale o uso, inclusi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, salvo le esclusioni espressamente previste per apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, armi, munizioni e materiale bellico non destinato a fini specificamente militari, nonché per apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. La direttiva si applica fatte salve la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE sui RAEE, e interagisce con la normativa UE sui rifiuti, sulle spedizioni transfrontaliere e sull’etichettatura.

Direttiva 2006/66/CE su pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori

La direttiva istituisce un regime armonizzato per l’immissione sul mercato, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori, con l’obiettivo primario di ridurre l’impatto ambientale negativo dei prodotti e dei rifiuti lungo l’intero ciclo di vita. Il legislatore UE collega espressamente la disciplina sia alla tutela dell’ambiente sia al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per uniformare i limiti di mercurio e cadmio e l’etichettatura.

Obiettivi e impianto generale

La direttiva mira a:

  • vietare o limitare la presenza di sostanze pericolose, soprattutto mercurio e cadmio;
  • promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori;
  • assicurare il trattamento e il riciclaggio con elevate prestazioni ambientali;
  • definire obblighi di responsabilità finanziaria a carico dei produttori;
  • garantire informazione, etichettatura e tracciabilità.

Il sistema è concepito come complemento della normativa UE sui rifiuti, con rinvii espressi alla direttiva 2006/12/CE, alla direttiva 1999/31/CE, alla direttiva 2000/76/CE, alla direttiva 2002/96/CE e alla direttiva 2000/53/CE.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 applica la direttiva a tutte le pile e accumulatori, qualunque ne sia la forma, il peso, la composizione o l’uso, anche se incorporati in apparecchi o veicoli. Restano esclusi solo gli impieghi legati alla sicurezza essenziale degli Stati membri, alle armi e al materiale bellico non specificamente militare, e le apparecchiature destinate allo spazio.

L’articolo 3 introduce definizioni operative rilevanti per gli operatori, tra cui:

  • pile e accumulatori portatili, industriali e per autoveicoli;
  • pile a bottone;
  • produttore e distributore;
  • immissione sul mercato;
  • trattamento, smaltimento e riciclaggio;
  • tasso di raccolta.

Queste definizioni hanno rilievo pratico per la qualificazione degli obblighi di raccolta, finanziamento e reporting.

Divieti sulle sostanze pericolose e deroghe

L’articolo 4 vieta agli Stati membri di consentire l’immissione sul mercato di:

  • pile e accumulatori, anche incorporati in apparecchi, con oltre lo 0,0005 % di mercurio in peso;
  • pile e accumulatori portatili, anche incorporati in apparecchi, con oltre lo 0,002 % di cadmio in peso.

Sono previste deroghe limitate:

  • per le pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso;
  • per pile e accumulatori portatili destinati a sistemi di emergenza e di allarme, attrezzature mediche e utensili elettrici senza fili.

La Commissione deve riesaminare la deroga per gli utensili elettrici senza fili e presentare una relazione, con eventuali proposte, entro il 26 settembre 2010, allo scopo di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.

Immissione sul mercato ed efficienza ambientale

L’articolo 5 richiede agli Stati membri in cui siano stabiliti fabbricanti di promuovere ricerca, sviluppo e commercializzazione di soluzioni con minori quantità di sostanze pericolose o con sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione di mercurio, cadmio e piombo.

L’articolo 6 stabilisce un obbligo di non ostacolare, vietare o limitare l’immissione sul mercato di prodotti conformi alla direttiva; al contempo, gli Stati membri devono impedire la commercializzazione o disporre il ritiro dei prodotti non conformi.

Raccolta differenziata e sistemi di raccolta

L’articolo 7 impone misure per massimizzare la raccolta differenziata e ridurre al minimo lo smaltimento come rifiuto urbano misto.

L’articolo 8 disciplina in modo dettagliato i sistemi di raccolta:

  • per i rifiuti di pile e accumulatori portatili devono esistere punti di raccolta accessibili nelle vicinanze, tenendo conto della densità della popolazione;
  • i distributori, quando forniscono pile o accumulatori portatili, devono ritirare gratuitamente i rifiuti, salvo che regimi alternativi siano almeno equivalenti e ciò sia dimostrato e reso pubblico;
  • l’utente finale non deve sostenere oneri né essere obbligato ad acquistare nuove pile o nuovi accumulatori per disfarsi dei rifiuti;
  • i sistemi possono essere integrati con quelli previsti per i RAEE;
  • i produttori di pile industriali o terzi che agiscono per loro conto non possono rifiutare il ritiro dei relativi rifiuti presso gli utilizzatori finali;
  • i produttori di batterie per autoveicoli, o terzi, devono predisporre sistemi di raccolta presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta accessibili, salvo raccolta attraverso il sistema della direttiva 2000/53/CE.

Obiettivi di raccolta e monitoraggio

L’articolo 10 introduce obiettivi minimi vincolanti:

  • 25 % entro il 26 settembre 2012;
  • 45 % entro il 26 settembre 2016.

Il tasso di raccolta è calcolato per la prima volta con riferimento al quinto anno civile completo successivo all’entrata in vigore della direttiva. I dati annuali comprendono anche le pile e gli accumulatori incorporati in apparecchi. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i rapporti entro sei mesi dalla fine dell’anno civile, indicando le modalità di acquisizione dei dati. È prevista la possibilità di disposizioni transitorie per specifiche difficoltà nazionali e la definizione di una metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili entro il 26 settembre 2007.

Trattamento, riciclaggio e divieto di smaltimento

L’articolo 12 impone che entro il 26 settembre 2009 siano operativi sistemi di trattamento e riciclaggio basati sulle migliori tecniche disponibili. Tutte le pile e gli accumulatori raccolti, direttamente o tramite la disciplina sui RAEE, devono essere trattati e riciclati almeno secondo i requisiti comunitari minimi.

Il trattamento deve rispettare i requisiti minimi dell’allegato III, parte A, tra cui la rimozione dei fluidi e degli acidi e adeguate condizioni di stoccaggio. Il riciclaggio deve raggiungere, entro il 26 settembre 2010, le efficienze minime dell’allegato III, parte B:

  • 65 % in peso medio per pile e accumulatori al piombo/acido;
  • 75 % in peso medio per pile e accumulatori al nichel-cadmio;
  • 50 % in peso medio per gli altri rifiuti di pile e accumulatori.

L’articolo 14 vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli, salvo i residui già trattati e riciclati. L’articolo 15 ammette trattamento e riciclaggio al di fuori dello Stato membro o dell’Unione solo nel rispetto delle norme sulle spedizioni di rifiuti e solo se esiste prova tangibile di condizioni equivalenti di riciclaggio.

Finanziamento, responsabilità del produttore e registrazione

L’articolo 16 assegna ai produttori, o a terzi che agiscono per loro conto, il finanziamento dei costi netti di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti raccolti. La norma si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato.

Sono previste regole per evitare il doppio addebito con i sistemi della direttiva 2000/53/CE e della direttiva 2002/96/CE. I produttori o i loro mandatari devono inoltre sostenere i costi delle campagne pubbliche di informazione. I costi non possono essere indicati separatamente al consumatore finale al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

L’articolo 17 impone la registrazione di ciascun produttore, con obblighi procedurali uniformi a livello di Unione. L’articolo 18 consente una possibile esenzione, per i piccoli produttori, dall’obbligo di cui all’articolo 16, paragrafo 1, purché le quantità immesse sul mercato nazionale siano piccolissime e non sia compromesso il funzionamento dei sistemi. La deroga richiede pubblicità, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri e approvazione o rigetto della Commissione entro sei mesi.

Partecipazione, strumenti economici e informazione ai consumatori

L’articolo 19 garantisce la partecipazione di tutti gli operatori economici e delle autorità competenti ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio, e impone che i sistemi si applichino anche ai prodotti importati da paesi terzi in condizioni non discriminatorie.

L’articolo 9 consente agli Stati membri di usare strumenti economici, ad esempio aliquote di imposta differenziate, per promuovere la raccolta e l’uso di pile e accumulatori meno inquinanti; tali misure devono essere notificate alla Commissione.

L’articolo 20 richiede che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati, anche tramite campagne pubbliche, su:

  • effetti ambientali e sanitari delle sostanze contenute nelle pile e negli accumulatori;
  • opportunità di non smaltire i rifiuti come rifiuti urbani indifferenziati;
  • sistemi di raccolta e riciclaggio disponibili;
  • ruolo attivo dell’utente finale;
  • significato del simbolo del bidone barrato e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb.

Se i distributori sono tenuti al ritiro, essi devono informare i clienti della possibilità di lasciare i rifiuti presso i punti vendita.

Etichettatura e indicazione della capacità

L’articolo 21 impone la marcatura con il simbolo del bidone della spazzatura barrato su pile, accumulatori e pacchi batterie. Inoltre:

  • la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile entro il 26 settembre 2009;
  • le norme tecniche di dettaglio per la determinazione della capacità devono essere fissate entro il 26 marzo 2009;
  • le pile, gli accumulatori e le pile a bottone che superano le soglie di mercurio, cadmio o piombo devono riportare i simboli Hg, Cd o Pb;
  • sono previste regole minime di dimensione e possibilità di deroghe secondo la procedura comitologica.

Obblighi di reporting e riesame della direttiva

L’articolo 22 prevede una relazione triennale degli Stati membri sull’attuazione della direttiva; il primo rapporto copre il periodo fino al 26 settembre 2012 e va trasmesso entro il 26 giugno 2013. I rapporti devono includere anche informazioni su misure volontarie dei produttori, nuove tecniche di riciclaggio e trattamento, partecipazione a sistemi di gestione ambientale, ricerca e prevenzione dei rifiuti.

La Commissione pubblica un rapporto entro nove mesi dalla ricezione dei rapporti nazionali. L’articolo 23 dispone un riesame dopo la seconda tornata di rapporti, con valutazione dell’eventuale necessità di ulteriori misure di gestione del rischio, dell’adeguatezza degli obiettivi di raccolta e dei requisiti minimi di riciclaggio.

Recepimento, sanzioni e abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 26 stabilisce il termine di recepimento al 26 settembre 2008. Gli Stati membri devono adottare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e includere un riferimento alla direttiva nei provvedimenti di trasposizione. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate.

L’articolo 25 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di attuazione e richiede la comunicazione alla Commissione entro il 26 settembre 2008.

L’articolo 28 abroga la direttiva 91/157/CEE con effetto dal 26 settembre 2008, precisando che i riferimenti a tale direttiva devono intendersi come riferimenti alla nuova direttiva.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme sull’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, inclusi il divieto di immettere prodotti contenenti sostanze pericolose, e norme specifiche per raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. La direttiva mira anche a migliorare l’efficienza ambientale lungo tutto il ciclo di vita e coinvolge produttori, distributori, utilizzatori finali e operatori del trattamento e riciclaggio.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 estende la disciplina a tutte le pile e accumulatori, anche se incorporati in apparecchi, ma esclude quelli usati in apparecchiature per la sicurezza essenziale, armi e materiale bellico non specificamente militare, e quelli destinati allo spazio.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, pile/accumulatori, pacco batterie, pile portatili, pile a bottone, batterie per autoveicoli, pile industriali, rifiuti di pile/accumulatori, riciclaggio, trattamento, apparecchio, produttore, distributore, immissione sul mercato, operatori economici, utensili elettrici senza fili e tasso di raccolta.

Divieti su mercurio e cadmio

L’articolo 4 vieta l’immissione sul mercato di pile e accumulatori con più dello 0,0005 % di mercurio in peso e di pile/accumulatori portatili con più dello 0,002 % di cadmio in peso. Sono previste deroghe per pile a bottone con mercurio non superiore al 2 % in peso, per usi in sistemi di emergenza e allarme, attrezzature mediche e utensili elettrici senza fili. La Commissione deve riesaminare la deroga per gli utensili elettrici senza fili e presentare una relazione entro il 26 settembre 2010.

Migliore efficienza ambientale e immissione sul mercato

L’articolo 5 impone agli Stati membri con fabbricanti nel proprio territorio di promuovere ricerca, sviluppo e commercializzazione di pile e accumulatori con minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione di mercurio, cadmio e piombo. L’articolo 6 vieta agli Stati membri di ostacolare l’immissione sul mercato di prodotti conformi e impone di impedire la commercializzazione o ritirare quelli non conformi.

Sistemi di raccolta

L’articolo 8 richiede sistemi adeguati per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, accessibili agli utilizzatori finali, gratuiti e senza obbligo di acquisto di nuove pile. I distributori devono recuperare gratuitamente i rifiuti, salvo regimi alternativi almeno equivalenti, e gli Stati membri possono imporre ai produttori o ad altri operatori la partecipazione ai sistemi. Sono previsti obblighi specifici per pile industriali e per autoveicoli, con possibilità di raccolta da parte di terzi indipendenti.

Obiettivi di raccolta e metodologia

L’articolo 10 prevede che il tasso di raccolta sia calcolato per la prima volta con riferimento al quinto anno civile completo successivo all’entrata in vigore della direttiva. Gli Stati membri devono raggiungere almeno il 25 % entro il 26 settembre 2012 e il 45 % entro il 26 settembre 2016. È prevista una metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali entro il 26 settembre 2007 e la possibilità di disposizioni transitorie per difficoltà dovute a circostanze nazionali specifiche.

Trattamento, riciclaggio e divieti di smaltimento

L’articolo 12 impone, entro il 26 settembre 2009, sistemi di trattamento e riciclaggio basati sulle migliori tecniche disponibili e requisiti minimi dell’allegato III, con efficienze di riciclaggio da rispettare entro il 26 settembre 2010. L’articolo 14 vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli, salvo i residui già trattati e riciclati. L’articolo 15 consente trattamento e riciclaggio fuori dallo Stato membro o dall’Unione solo nel rispetto delle norme sulle spedizioni di rifiuti e con prova di condizioni equivalenti.

Finanziamento e responsabilità del produttore

L’articolo 16 impone ai produttori o a terzi che agiscono per loro conto di finanziare i costi netti di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti raccolti, con regole specifiche per pile portatili e per pile industriali e da autoveicoli. È escluso il doppio addebito rispetto ai sistemi della direttiva 2000/53/CE e della direttiva 2002/96/CE; i costi non possono essere indicati separatamente al consumatore al momento della vendita di nuove pile portatili.

Registrazione e piccoli produttori

L’articolo 17 impone la registrazione di ciascun produttore in ogni Stato membro. L’articolo 18 consente l’esenzione dall’obbligo di finanziamento per i produttori che immettono sul mercato nazionale quantità piccolissime, purché non sia compromesso il funzionamento dei sistemi di raccolta e riciclaggio; la deroga è soggetta a pubblicità, notifica alla Commissione e controllo di compatibilità.

Informazione, etichettatura e capacità

Gli articoli 20 e 21 disciplinano l’informazione agli utilizzatori finali e l’etichettatura: campagne di informazione su effetti ambientali e sanitari, raccolta differenziata, sistemi disponibili, ruolo dell’utente e significato dei simboli; obbligo di riportare il simbolo del bidone barrato su pile, accumulatori e pacchi batterie; indicazione della capacità su pile e accumulatori portatili e per autoveicoli entro il 26 settembre 2009, con norme tecniche di dettaglio entro il 26 marzo 2009; marcatura con Hg, Cd o Pb oltre determinate soglie.

Rapporti, riesame e aggiornamenti

L’articolo 22 prevede rapporti triennali degli Stati membri, con primo rapporto fino al 26 settembre 2012 e trasmissione entro nove mesi dalla fine del periodo di riferimento; la Commissione pubblica un rapporto entro nove mesi dalla ricezione. L’articolo 23 impone un riesame della direttiva dopo la seconda tornata di rapporti, con valutazione dell’adeguatezza degli obiettivi di raccolta e dei requisiti di riciclaggio e possibile presentazione di proposte di revisione.

Recepimento, sanzioni e abrogazione

L’articolo 26 fissa il termine di recepimento al 26 settembre 2008. L’articolo 25 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da comunicare alla Commissione entro il 26 settembre 2008. L’articolo 28 abroga la direttiva 91/157/CEE con effetto dal 26 settembre 2008.

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