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direttiva

Direttiva 2006/75

Direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell’ 11 settembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive la dimossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni fissate a livello UE. La misura segue la valutazione scientifica effettuata da EFSA e dal comitato permanente competente, che ha ritenuto la sostanza, per gli impieghi esaminati, conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva di base. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di rivedere e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti entro termini precisi. L’allegato introduce anche condizioni specifiche d’uso e ulteriori obblighi di valutazione del rischio e di presentazione di studi.

Modifica della direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina nell’allegato I, ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione all’immissione in commercio e all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina come sostanza attiva. Incide sia sulle autorizzazioni nuove sia sulle autorizzazioni esistenti/provvisorie di prodotti fitosanitari, comprese le valutazioni secondo i principi uniformi della direttiva 91/414/CEE. L’iscrizione riguarda l’uso della sostanza come fungicida; per gli usi in ambienti chiusi sono previste attenzioni specifiche. Sono rilevanti anche gli obblighi di presentazione di studi da parte dei notificanti. La direttiva è adottata in ambito SEE e deve essere recepita dagli Stati membri entro il termine previsto.

Modifica della direttiva 91/414/CEE con iscrizione della dimossistrobina

La direttiva 2006/75/CE della Commissione inserisce la dimossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo la valutazione scientifica svolta nell’ambito della procedura comunitaria di esame delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento è adottato a seguito del parere favorevole emerso dagli esami dell’EFSA, degli Stati membri e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e consente l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza nel rispetto delle condizioni fissate a livello UE.

Finalità e base normativa

La direttiva si colloca nell’ambito della disciplina sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari stabilita dalla direttiva 91/414/CEE. La Commissione richiama l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva di base e, nei considerando, evidenzia che i prodotti contenenti dimossistrobina risultano, per gli usi esaminati, conformi in generale ai requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE. L’iscrizione nell’allegato I ha la funzione di rendere possibile, negli Stati membri, il rilascio o il mantenimento di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, purché siano rispettate le prescrizioni della direttiva di base.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina, sia come sostanza attiva unica sia in associazione con altre sostanze attive. L’allegato specifica che la sostanza può essere autorizzata solo come fungicida. La disciplina include sia le autorizzazioni esistenti, da riesaminare, sia i fascicoli tecnici relativi alla sostanza e ai singoli prodotti, con particolare attenzione ai dati richiesti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione della sostanza e condizioni specifiche

Nell’allegato alla direttiva viene aggiunta una nuova riga all’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

  • numero 129;
  • dimossistrobina, CAS n. 149961-52-4, CIPAC n. 739;
  • denominazione IUPAC: (E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-2-metossimino-N-metilfenilacetammide;
  • purezza minima: ≥ 980 g/kg;
  • entrata in vigore dell’iscrizione: 1° ottobre 2006;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 settembre 2016.

La parte B dell’iscrizione contiene prescrizioni operative rilevanti per gli Stati membri. In particolare:

  • nella valutazione delle richieste di autorizzazione per usi in ambienti chiusi occorre prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutti i dati e le informazioni necessari siano presentati prima del rilascio dell’autorizzazione;
  • nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, comprese le appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 27 gennaio 2006;
  • gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in situazioni caratterizzate da basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni sensibili sotto il profilo del suolo e/o del clima;
  • occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici;
  • le condizioni di utilizzo devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2007 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e applicarle dal 1° aprile 2007. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta dello Stato membro.

Adeguamento delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3 impone un obbligo di risultato agli Stati membri: entro il 31 marzo 2007 devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina. In sede di verifica devono accertare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative alla dimossistrobina, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Per i prodotti contenenti dimossistrobina come sostanza attiva unica o in associazione con altre sostanze iscritte entro il 30 settembre 2006, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. A esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e:

  • per i prodotti con sola dimossistrobina, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 marzo 2008, se necessario;
  • per i prodotti con dimossistrobina associata ad altre sostanze, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 marzo 2008 oppure entro il termine più lungo previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Obblighi di presentazione di studi

La parte B dell’allegato prevede che gli Stati membri interessati richiedano la presentazione di ulteriori studi, in particolare:

  • una precisa valutazione del rischio per uccelli e mammiferi, tenendo conto della formulazione della sostanza attiva;
  • una completa valutazione del rischio acquatico, che consideri l’elevato rischio cronico per i pesci e l’efficacia delle misure di attenuazione, con particolare riguardo al deflusso e al drenaggio.

Gli Stati membri devono garantire che i notificanti che hanno ottenuto l’iscrizione della dimossistrobina presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2006 ed è destinata agli Stati membri. Per i professionisti, il dato operativo centrale è che la trasposizione nazionale deve essere completata entro il 31 marzo 2007, mentre il riesame delle autorizzazioni esistenti segue il medesimo termine, con ulteriori scadenze al 31 marzo 2008 per il completamento delle modifiche o revoche nei casi indicati.

Disposizioni principali

Iscrizione della dimossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. Nell’allegato viene inserita la dimossistrobina con numero 129, purezza minima ≥ 980 g/kg, data di entrata in vigore dell’iscrizione il 1° ottobre 2006 e scadenza dell’iscrizione il 30 settembre 2016.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° aprile 2007. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza; le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle misure nazionali

Sempre l’articolo 2, paragrafo 2, prevede l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Adeguamento delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che entro il 31 marzo 2007 gli Stati membri devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina come sostanza attiva. In tale verifica devono accertare il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative alla dimossistrobina, salvo quelle della parte B dell’iscrizione, e verificare che il titolare disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti contenenti dimossistrobina e termini ulteriori

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti dimossistrobina come sostanza attiva unica o insieme ad altre sostanze iscritte entro il 30 settembre 2006: tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione in allegato I. Gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e poi modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 marzo 2008, ovvero, per i prodotti con più sostanze attive, entro il termine più esteso previsto dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze.

Condizioni specifiche dell’iscrizione

Nell’allegato I, parte A, si stabilisce che la dimossistrobina può essere autorizzata solo come fungicida. La parte B impone particolare attenzione alla valutazione per usi in ambienti chiusi, alla protezione delle acque sotterranee in specifiche condizioni pedoclimatiche o di basso intercettamento da parte della coltura e alla protezione degli organismi acquatici; ove necessario, le condizioni di utilizzo devono includere misure di attenuazione del rischio.

Ulteriori valutazioni del rischio e studi

L’allegato richiede una valutazione precisa del rischio per uccelli e mammiferi, tenendo conto della formulazione della sostanza attiva, e una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l’elevato rischio cronico per i pesci e l’efficacia delle misure di attenuazione, con particolare riguardo a deflusso e drenaggio. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i notificanti presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 dispone che la direttiva entri in vigore il 1° ottobre 2006. L’articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari dell’atto.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricolturasalute umanatutela ambientale

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