Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2006/44

Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sulla qualità delle acque dolci da proteggere o migliorare per renderle idonee alla vita dei pesci. Impone agli Stati membri di designare le acque interessate, fissare valori per specifici parametri fisico-chimici e adottare programmi per raggiungere la conformità entro cinque anni dalla designazione. Prevede regole su campionamento, valutazione della conformità, deroghe limitate, cooperazione tra Stati per le acque transfrontaliere e obblighi informativi verso la Commissione.

Tutela e miglioramento della qualità delle acque dolci designate dagli Stati membri per renderle idonee alla vita dei pesci.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque dolci correnti o stagnanti che gli Stati membri designano come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, comprese le acque salmonicole e ciprinicole definite all’articolo 1. Sono escluse le acque di bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo dei pesci. La direttiva si applica nel quadro della designazione nazionale delle acque e della fissazione dei valori parametrici; per le acque transfrontaliere è prevista consultazione tra gli Stati interessati. La direttiva è atto di codificazione della direttiva 78/659/CEE e ha rilevanza anche ai fini del SEE.

Qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

La direttiva 2006/44/CE è una direttiva di codificazione che riunisce e sostituisce la disciplina precedente sulla qualità delle acque dolci destinate alla vita dei pesci. La sua finalità è proteggere e migliorare le acque dolci correnti o stagnanti al fine di garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle specie ittiche considerate rilevanti, con particolare attenzione agli effetti dell’inquinamento e alle disparità normative tra Stati membri che possono incidere sul mercato interno.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva si fonda sull’idea che la tutela dell’ambiente e del patrimonio ittico richieda misure concrete di prevenzione dell’inquinamento. Gli Stati membri hanno un obbligo di risultato: devono designare le acque interessate, fissare valori di qualità e predisporre programmi di risanamento, ma restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto dei parametri minimi stabiliti a livello UE.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive l’ambito alle acque dolci designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. La direttiva non si applica alle acque di bacini naturali o artificiali usati per l’allevamento intensivo dei pesci.

Rientrano nella disciplina:

  • le acque salmonicole, cioè quelle in cui vivono o possono vivere salmoni, trote, temoli e coregoni;
  • le acque ciprinicole, cioè quelle in cui vivono o possono vivere ciprinidi, lucci, percoformi e anguille.

L’atto si applica alle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono, o potrebbero vivere se l’inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci di specie indigene o specie la cui presenza sia considerata auspicabile dalle autorità competenti.

Parametri e standard di qualità

L’articolo 2 rinvia all’allegato I per l’elenco dei parametri fisico-chimici applicabili. L’articolo 3 impone agli Stati membri di fissare valori per i parametri per i quali l’allegato prevede valori nelle colonne G o I.

La direttiva distingue fra valori:

  • indicativi, contrassegnati con G;
  • vincolanti, contrassegnati con I.

Gli Stati membri non possono fissare valori meno rigorosi di quelli della colonna I e devono comunque sforzarsi di rispettare quelli della colonna G. L’allegato I contiene, tra gli altri, parametri relativi a temperatura, ossigeno disciolto, pH, materie in sospensione, DBO5, fosforo totale, nitriti, composti fenolici, idrocarburi di origine petrolifera, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto. Sono inoltre previste specifiche tecniche e metodi analitici di riferimento.

Designazione delle acque e programmi di riduzione dell’inquinamento

L’articolo 4 attribuisce agli Stati membri la competenza di designare le acque salmonicole e ciprinicole, con possibilità di designazioni ulteriori. La designazione può essere rivista se emergono elementi imprevisti al momento della scelta iniziale, tenendo conto del principio di non aggravamento dell’inquinamento di cui all’articolo 8.

Ai sensi dell’articolo 5, gli Stati membri devono stabilire programmi per ridurre l’inquinamento e assicurare che le acque designate siano conformi, entro cinque anni dalla designazione, ai valori fissati secondo l’articolo 3 e alle osservazioni contenute nelle colonne G e I dell’allegato I.

Conformità, campionamento e valutazione dei risultati

L’articolo 6 disciplina il criterio di conformità basato sui campioni prelevati con la frequenza minima dell’allegato I, nello stesso punto e su un periodo di dodici mesi. Le acque sono considerate conformi quando:

  • per pH, DBO5, nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto, il 95% dei campioni rispetta i valori fissati o le osservazioni dell’allegato;
  • per temperatura e ossigeno disciolto, sono rispettate le percentuali indicate nell’allegato I;
  • per le materie in sospensione, è rispettata la concentrazione media prevista.

Le violazioni dovute ad alluvioni o altre calamità naturali non entrano nel calcolo delle percentuali.

L’articolo 7 stabilisce che il prelievo dei campioni è effettuato dalle autorità competenti, con frequenza minima fissata dall’allegato I. La frequenza può essere ridotta, o eliminata, se la qualità dell’acqua è sensibilmente superiore a quella risultante dall’applicazione dei valori di riferimento e non vi è inquinamento o rischio di deterioramento.

In caso di non conformità, lo Stato membro deve accertare se la mancata osservanza sia fortuita, dovuta a fenomeni naturali o causata dall’inquinamento, adottando le misure appropriate. Sono inoltre demandati alle autorità nazionali il punto esatto di prelievo, la distanza dallo scarico più vicino e la profondità del campionamento.

Regola di non aggravamento e facoltà nazionali più severe

L’articolo 8 stabilisce un principio importante: l’applicazione delle misure previste dalla direttiva non può in alcun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l’inquinamento delle acque dolci.

L’articolo 9 lascia agli Stati membri la possibilità di andare oltre il minimo armonizzato, fissando in qualsiasi momento valori più rigorosi e disposizioni per parametri diversi da quelli previsti dalla direttiva.

Acque transfrontaliere

L’articolo 10 disciplina le acque dolci che attraversano o formano la frontiera tra Stati membri. Se uno di essi intende designare tali acque, gli Stati interessati devono consultarsi per determinare a quale parte delle acque si applichi la direttiva e quali conseguenze trarre dagli obiettivi di qualità comuni. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Deroghe

L’articolo 11 ammette deroghe limitate:

  • per alcuni parametri marcati con (0) nell’allegato I, in presenza di circostanze meteorologiche eccezionali o particolari condizioni geografiche;
  • quando le acque designate subiscono un arricchimento naturale di talune sostanze che provoca il mancato rispetto dei limiti.

L’allegato chiarisce che per arricchimento naturale si intende il processo per cui un corpo idrico riceve dal suolo sostanze ivi contenute senza intervento umano.

Adeguamento tecnico-scientifico e comitologia

L’articolo 12 prevede che gli adeguamenti dei valori G e dei metodi di analisi dell’allegato I al progresso tecnico e scientifico siano adottati mediante la procedura di comitato di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Quest’ultimo rinvia alla decisione 1999/468/CE e fissa a tre mesi il periodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.

Obblighi informativi e relazioni periodiche

L’articolo 14 impone agli Stati membri di informare la Commissione sulle acque designate, sulle revisioni della designazione, sulle misure adottate per nuovi parametri e sulle deroghe ai valori della colonna I. Devono inoltre fornire, su richiesta motivata, ogni informazione necessaria all’attuazione della direttiva.

L’articolo 15 prevede che ogni tre anni gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sull’applicazione della direttiva, per la prima volta con riferimento al periodo 1993-1995, nell’ambito di una relazione settoriale che comprende anche altre direttive ambientali. La Commissione pubblica poi una relazione comunitaria entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali.

Abrogazione della direttiva precedente e disposizioni finali

L’articolo 17 abroga la direttiva 78/659/CEE, preservando però gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferiti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

L’articolo 18 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 19 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi pratici per il professionista

Per gli operatori giuridici e contabili, la direttiva è rilevante soprattutto perché impone agli Stati membri un sistema di pianificazione, controllo e rendicontazione che può incidere su autorizzazioni, limiti allo scarico, monitoraggi ambientali e discipline nazionali di tutela delle acque. I margini di discrezionalità nazionale riguardano in particolare la designazione delle acque, la fissazione dei valori nazionali nei limiti consentiti, la modulazione del campionamento, l’eventuale adozione di standard più severi e la gestione delle deroghe ammesse.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e esclusioni

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva riguarda la qualità delle acque dolci designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. La finalità è proteggere o migliorare le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci di specie indigene o specie ritenute auspicabili dalle autorità competenti. È esclusa l’applicazione alle acque di bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo dei pesci.

Parametri di qualità e classificazione delle acque

L’articolo 2 rinvia all’allegato I per i parametri fisico-chimici applicabili e distingue tra acque salmonicole e acque ciprinicole. L’articolo 3 impone agli Stati membri di fissare, per le acque designate, valori per i parametri indicati nell’allegato I quando le colonne G o I riportano valori, senza stabilire valori meno rigorosi di quelli della colonna I e cercando di rispettare quelli della colonna G.

Designazione delle acque e revisione

L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a designare le acque salmonicole e ciprinicole, consentendo designazioni complementari. È inoltre possibile rivedere la designazione di determinate acque in presenza di elementi imprevisti, tenendo conto del principio di cui all’articolo 8.

Programmi di riduzione dell’inquinamento e termine di conformità

Ai sensi dell’articolo 5, gli Stati membri devono stabilire programmi per ridurre l’inquinamento e assicurare che le acque designate siano conformi, entro cinque anni dalla designazione ex articolo 4, ai valori fissati a norma dell’articolo 3 e alle osservazioni delle colonne G e I dell’allegato I.

Criteri di conformità e fattori naturali

L’articolo 6 stabilisce quando le acque designate si considerano conformi: i campioni prelevati con la frequenza minima dell’allegato I, nello stesso punto e per un periodo di dodici mesi, devono rispettare i parametri previsti secondo soglie percentuali diverse per ciascun parametro. Per pH, DBO5, nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto è richiesto il rispetto del 95% dei campioni; per temperatura e ossigeno disciolto valgono le percentuali dell’allegato I; per le materie in sospensione conta la concentrazione media. I mancati rispetto dovuti ad alluvioni o altre calamità naturali non si considerano nel calcolo delle percentuali.

Campionamento, analisi e valutazione delle non conformità

L’articolo 7 affida alle autorità competenti il prelievo dei campioni con frequenza minima fissata nell’allegato I. La frequenza può essere ridotta, o persino eliminata, se la qualità dell’acqua è sensibilmente superiore agli standard e non vi è inquinamento o rischio di deterioramento. In caso di mancato rispetto dei valori, lo Stato membro deve verificare se la causa sia fortuita, naturale o dovuta all’inquinamento e adottare le misure appropriate. Sono inoltre definiti dal livello nazionale il punto di prelievo, la distanza dallo scarico e la profondità. L’allegato I indica anche alcuni metodi di analisi di riferimento, ammettendo metodi alternativi equivalenti o comparabili.

Principio di non aggravamento dell’inquinamento e facoltà di standard più severi

L’articolo 8 prevede che l’attuazione delle misure della direttiva non possa in alcun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l’inquinamento delle acque dolci. L’articolo 9 consente agli Stati membri di adottare in qualsiasi momento valori più rigorosi e ulteriori disposizioni per parametri diversi da quelli della direttiva.

Acque transfrontaliere e consultazione tra Stati

L’articolo 10 disciplina le acque dolci che attraversano o formano la frontiera tra Stati membri: gli Stati interessati devono consultarsi per stabilire a quale parte delle acque si applica la direttiva e quali conseguenze derivino dagli obiettivi di qualità comuni. La Commissione può partecipare alle deliberazioni.

Deroghe

L’articolo 11 consente deroghe per alcuni parametri contrassegnati con (0) nell’allegato I in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o particolari condizioni geografiche, e quando vi sia un arricchimento naturale di talune sostanze che determini il superamento dei limiti. L’allegato chiarisce il significato di arricchimento naturale.

Adeguamento tecnico-scientifico

L’articolo 12 prevede che le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi dell’allegato I siano adottate secondo la procedura dell’articolo 13, paragrafo 2. L’articolo 13 istituisce un comitato e rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.

Obblighi informativi e relazioni

L’articolo 14 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni sulle acque designate, sulle revisioni della designazione, sulle disposizioni adottate per nuovi parametri e sull’applicazione delle deroghe ai valori della colonna I. Più in generale, gli Stati membri devono trasmettere, su richiesta motivata, le informazioni necessarie all’applicazione della direttiva. L’articolo 15 prevede una relazione triennale sull’applicazione della direttiva, inserita in una relazione settoriale, e la successiva pubblicazione di una relazione comunitaria da parte della Commissione entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali.

Recepimento, abrogazione e data di entrata in vigore

L’articolo 17 abroga la direttiva 78/659/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. L’articolo 18 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 19 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieambientetutela delle acquepescamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.