Direttiva 2006/68
Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/68/CE interviene sulla seconda direttiva società per azioni per rendere più flessibili alcune operazioni sul capitale, senza comprimere le tutele di azionisti e creditori. Consente agli Stati membri di esentare in taluni casi la valutazione peritale dei conferimenti non in contanti, amplia le possibilità di acquisto di azioni proprie e disciplina l’assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni da parte di terzi. Rafforza inoltre la protezione dei creditori nelle riduzioni di capitale e coordina la disciplina con quella sugli abusi di mercato e sulle revisioni legali dei conti.
Modifica la direttiva 77/91/CEE sulla costituzione delle società per azioni e sulla salvaguardia/modificazione del capitale sociale, introducendo maggiore flessibilità per conferimenti non in contanti, riacquisto di azioni proprie, assistenza finanziaria e tutela dei creditori.
Ambito di applicazione
Si applica alle società per azioni disciplinate dalla direttiva 77/91/CEE, nei rapporti con gli azionisti, i creditori e, per taluni profili, i terzi coinvolti in operazioni sul capitale. Riguarda in particolare conferimenti non in contanti in sede di costituzione o aumento di capitale, acquisto di azioni proprie, assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni da parte di terzi, riduzione del capitale sottoscritto e deroghe per favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità su se e come utilizzare varie opzioni previste dalla direttiva, fermo il rispetto degli standard minimi e delle garanzie richieste. Si tratta di una direttiva di modifica, da recepire dagli Stati membri entro il termine fissato.
Direttiva 2006/68/CE: modifica della disciplina delle società per azioni sul capitale sociale
La direttiva interviene sulla direttiva 77/91/CEE, nota come seconda direttiva societaria, con l’obiettivo di modernizzare e semplificare la disciplina della costituzione delle società per azioni e della salvaguardia del capitale sociale. Il legislatore dell’Unione richiama espressamente l’esigenza di rafforzare efficienza e competitività delle imprese, mantenendo al tempo stesso le tutele per azionisti e creditori.
Obiettivi e impostazione generale
La riforma mira ad accrescere la flessibilità delle operazioni sul capitale, riducendo oneri amministrativi e consentendo alle società di reagire più rapidamente alle dinamiche di mercato. La direttiva non elimina le salvaguardie tradizionali del capitale, ma introduce opzioni e semplificazioni, che gli Stati membri possono scegliere di recepire entro i limiti indicati.
Conferimenti non in contanti e valutazione
La disciplina dei conferimenti non in contanti viene resa più elastica tramite gli articoli 10 bis e 10 ter inseriti nella direttiva 77/91/CEE. Gli Stati membri possono esentare dalla perizia di esperto i conferimenti costituiti da valori mobiliari o strumenti del mercato monetario quotati, se valutati in base al prezzo medio ponderato di mercato per un periodo sufficiente stabilito dal diritto nazionale.
Per altre attività, l’esenzione è possibile se il valore equo è stato già valutato da un esperto indipendente abilitato non oltre sei mesi prima del conferimento e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro. Un’ulteriore esenzione è ammessa quando il valore equo emerge dai conti obbligatori dell’esercizio precedente, purché i conti siano stati sottoposti a revisione ai sensi della direttiva 2006/43/CE.
La direttiva prevede però correttivi importanti:
- se intervengono fatti eccezionali o nuovi rilevanti che alterano sensibilmente il valore, l’organo amministrativo deve disporre una nuova valutazione;
- in mancanza di nuova valutazione, azionisti rappresentanti almeno il 5% del capitale sottoscritto possono chiederne una da parte di un esperto indipendente fino alla data effettiva del conferimento.
Pubblicità e controlli sui conferimenti esentati da perizia
Quando il conferimento non in contanti avviene senza relazione di esperto, la società deve pubblicare una dichiarazione entro un mese dalla data effettiva del conferimento. La dichiarazione deve contenere:
- descrizione del conferimento;
- valore attribuito, fonte della valutazione e, se del caso, metodo utilizzato;
- attestazione che il valore copre almeno il numero e il valore nominale, o il valore contabile e l’eventuale sovrapprezzo, delle azioni da emettere;
- dichiarazione che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti successivi alla valutazione.
Nel caso di aumento di capitale proposto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, l’annuncio con tali informazioni deve essere pubblicato prima del conferimento. Gli Stati membri devono prevedere garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure.
Acquisto di azioni proprie
L’articolo 19 viene riscritto per ampliare la facoltà degli Stati membri di autorizzare l’acquisto di azioni proprie, anche tramite soggetti che agiscano in nome proprio ma per conto della società. L’operazione resta subordinata a condizioni minime imperative:
- autorizzazione dell’assemblea, con indicazione di modalità e condizioni;
- numero massimo di azioni acquistabili;
- durata dell’autorizzazione, comunque non superiore a 5 anni;
- se l’acquisto è oneroso, indicazione di corrispettivo minimo e massimo;
- rispetto del limite dell’attivo netto di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b);
- acquisto solo di azioni interamente liberate.
Gli Stati membri possono imporre ulteriori vincoli, tra cui:
- un limite massimo al valore nominale o contabile delle azioni acquistate, non inferiore al 10% del capitale sottoscritto;
- che gli elementi essenziali dell’autorizzazione risultino dallo statuto o atto costitutivo;
- obblighi di comunicazione e notifica;
- l’annullamento delle azioni acquistate, con accantonamento di una riserva indisponibile pari al valore nominale delle azioni annullate;
- il divieto di pregiudicare la soddisfazione dei creditori.
Assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni da parte di terzi
La direttiva consente agli Stati membri di autorizzare forme di assistenza finanziaria da parte della società per l’acquisto delle proprie azioni da parte di terzi, mediante anticipi, prestiti o garanzie, diretti o indiretti. Questa facoltà è però circondata da garanzie sostanziali e procedurali.
L’operazione deve svolgersi:
- sotto la responsabilità dell’organo di amministrazione o di direzione;
- a condizioni di mercato eque, in particolare quanto a interessi e garanzie prestate alla società;
- previa valutazione del merito creditizio del terzo o, nelle operazioni multilaterali, di ciascuna controparte.
Inoltre:
- l’organo amministrativo deve sottoporre l’operazione all’autorizzazione preventiva dell’assemblea, che delibera secondo quorum e maggioranze dell’articolo 40;
- deve essere redatta una relazione scritta sulle ragioni dell’operazione, l’interesse sociale, le condizioni, i rischi per liquidità e solvibilità e il prezzo di acquisto delle azioni; la relazione va trasmessa al registro per la pubblicazione;
- l’assistenza finanziaria non può ridurre l’attivo netto sotto la soglia minima prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando anche eventuali acquisti di azioni proprie;
- la società deve iscrivere nel passivo una riserva indisponibile pari all’importo complessivo dell’assistenza.
Qualora il terzo acquisti azioni proprie o sottoscriva nuove azioni grazie all’assistenza, l’operazione deve avvenire a giusto prezzo.
Operazioni con amministratori, società madri e terzi collegati
Il nuovo articolo 23 bis richiede agli Stati membri di assicurare, mediante garanzie adeguate, che le operazioni di assistenza finanziaria non siano contrarie al miglior interesse della società quando vi partecipino membri degli organi di amministrazione o direzione della società, membri degli organi dell’impresa madre ai sensi della direttiva 83/349/CEE, la stessa impresa madre o terzi che agiscano per conto di tali soggetti.
Tutela dei creditori nelle riduzioni del capitale
La direttiva rafforza la protezione dei creditori in caso di riduzione del capitale sottoscritto. I creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione di riduzione hanno almeno diritto a ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione.
Gli Stati membri possono negare tale diritto solo se:
- il creditore dispone già di adeguate garanzie; oppure
- le garanzie non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società.
Resta comunque obbligatorio prevedere un rimedio davanti all’autorità amministrativa o giudiziaria competente quando il creditore dimostri in modo credibile che la riduzione pregiudica i suoi diritti e che la società non ha fornito tutele adeguate.
Deroghe per la partecipazione dei dipendenti al capitale
L’articolo 41 consente deroghe ad alcune disposizioni fondamentali della disciplina del capitale, in particolare all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, e agli articoli 25, 26 e 29, quando ciò sia necessario per adottare o applicare norme volte a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie indicate dal diritto nazionale al capitale delle imprese. La direttiva riconosce quindi uno spazio di flessibilità agli ordinamenti nazionali in funzione di politiche di partecipazione azionaria.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 15 aprile 2008. Le misure nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Conferimenti non in contanti senza relazione di esperto
Gli Stati membri possono escludere l’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 77/91/CEE in tre ipotesi: conferimenti costituiti da valori mobiliari o strumenti del mercato monetario quotati e valutati al prezzo medio ponderato di mercato; conferimenti di altre attività già valutate da esperto indipendente entro un periodo non superiore a sei mesi e secondo principi nazionali generalmente riconosciuti; conferimenti di altre attività il cui valore equo risulti dai conti obbligatori dell’esercizio precedente, purché sottoposti a revisione legale ai sensi della direttiva 2006/43/CE. In ogni caso, se intervengono fatti eccezionali o nuovi rilevanti che incidano sensibilmente sul valore, l’organo di amministrazione o di direzione deve procedere a nuova valutazione. Gli azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sottoscritto possono chiedere una nuova valutazione da esperto indipendente fino alla data effettiva del conferimento, alle condizioni indicate.
Pubblicità dei conferimenti non in contanti esentati da perizia
Quando un conferimento non in contanti è effettuato senza relazione di esperto, deve essere pubblicata entro un mese dalla data effettiva del conferimento una dichiarazione contenente descrizione del conferimento, valore, fonte e metodo di valutazione, attestazione di corrispondenza tra valore e azioni emesse e dichiarazione sull’assenza di fatti nuovi rilevanti. Se il conferimento avviene nell’ambito di un aumento di capitale proposto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, l’annuncio con le informazioni richieste deve essere pubblicato prima dell’effettuazione del conferimento. Gli Stati membri devono prevedere garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure.
Riacquisto di azioni proprie
L’articolo 19, paragrafo 1 è riscritto per consentire agli Stati membri di autorizzare la società ad acquistare azioni proprie, direttamente o tramite interposto, nel rispetto di condizioni minime: autorizzazione dell’assemblea con determinazione di modalità, numero massimo, durata massima di 5 anni e, se l’acquisto è oneroso, corrispettivo minimo e massimo; rispetto del limite dell’attivo netto di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b); acquisto solo di azioni interamente liberate. Gli Stati membri possono inoltre imporre un tetto minimo al valore nominale/contabile pari almeno al 10% del capitale sottoscritto, prescrivere che gli elementi essenziali risultino dallo statuto, imporre obblighi di comunicazione, prevedere l’annullamento delle azioni con costituzione di riserva indisponibile, e subordinare l’operazione alla tutela dei creditori.
Assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni da parte di terzi
L’articolo 23 consente agli Stati membri di autorizzare la società ad anticipare fondi, concedere prestiti o prestare garanzie per l’acquisizione delle proprie azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, purché l’operazione avvenga sotto la responsabilità dell’organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque e previa valutazione del merito creditizio del terzo. È richiesta l’autorizzazione preventiva dell’assemblea, che decide secondo quorum e maggioranze dell’articolo 40, sulla base di una relazione scritta che descriva ragioni, interesse sociale, condizioni, rischi per liquidità e solvibilità e prezzo di acquisto; la relazione va trasmessa al registro per la pubblicazione. L’importo complessivo dell’assistenza non può ridurre l’attivo netto sotto la soglia di legge e deve essere iscritta una riserva indisponibile di pari importo; l’acquisto o la sottoscrizione da parte del terzo devono avvenire a giusto prezzo.
Operazioni con parti correlate e imprese madri
Il nuovo articolo 23 bis impone agli Stati membri di garantire, tramite adeguate salvaguardie, che le operazioni di assistenza finanziaria non siano contrarie al miglior interesse della società quando vi partecipino singoli amministratori o direttori della società, amministratori o direttori dell’impresa madre ai sensi della direttiva 83/349/CEE, la stessa impresa madre o terzi che agiscano per loro conto.
Coordinamento con l’articolo 11 e con le operazioni sul capitale
L’articolo 11 viene coordinato per riferirsi espressamente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 e per estendere mutatis mutandis l’applicazione degli articoli 10 bis e 10 ter. Anche l’articolo 27, paragrafo 2 viene aggiornato affinché si applichino l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 10 bis e 10 ter.
Tutela dei creditori nella riduzione del capitale
In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo è anteriore alla pubblicazione della decisione hanno diritto a ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto solo se il creditore dispone già di adeguate garanzie o se tali garanzie non sono necessarie in considerazione del patrimonio della società. Devono comunque prevedere la possibilità per i creditori di adire l’autorità amministrativa o giudiziaria competente quando dimostrino credibilmente che la riduzione pregiudica i loro diritti e che la società non ha fornito adeguate tutele.
Deroghe per la partecipazione dei dipendenti al capitale
L’articolo 41, paragrafo 1 è sostituito per consentire deroghe all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, e agli articoli 25, 26 e 29 quando ciò sia necessario per adottare o applicare disposizioni volte a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 15 aprile 2008. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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