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direttiva

Direttiva 2006/76

Direttiva 2006/76/CE della Commissione, del 22 settembre 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva 91/414/CEE per aggiornare la specifica del clorotalonil, sostanza attiva già iscritta nell'allegato I, in coerenza con nuove specifiche FAO del dicembre 2005. L'adeguamento riguarda in particolare il limite massimo di esaclorobenzene e le condizioni specifiche di impiego, senza che la Commissione e gli Stati membri abbiano ritenuto necessari nuovi livelli di rischio aggiuntivi. La modifica deve applicarsi dal 1° settembre 2006, in coerenza con la tempistica già prevista dalla direttiva 2005/53/CE.

Modifica la specifica della sostanza attiva clorotalonil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, adeguando i limiti di impurità e le condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento e applicazione. Incide sull'iscrizione del clorotalonil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, quindi, sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva. Il testo rilevante ai fini del SEE estende la rilevanza anche allo Spazio economico europeo. Sono interessate, in particolare, le autorità nazionali competenti per l'immissione in commercio e la valutazione dei prodotti fitosanitari.

Modifica della specifica del clorotalonil nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2006/76/CE della Commissione aggiorna la specifica della sostanza attiva clorotalonil già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla luce di nuove specifiche FAO pubblicate nel dicembre 2005. L'intervento si fonda sulla revisione tecnica svolta dai Paesi Bassi come Stato membro relatore e sulla valutazione secondo cui l'adeguamento dei livelli di purezza e impurità non comporta rischi aggiuntivi rispetto a quelli già esaminati con l'iscrizione originaria.

Contesto e ratio dell'intervento

I considerando evidenziano che la direttiva 2005/53/CE aveva già inserito il clorotalonil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissando limiti massimi per talune impurità sulla base delle specifiche FAO del febbraio 2005. Poiché le nuove specifiche FAO del dicembre 2005 sostituiscono formalmente quelle precedenti e prevedono un diverso limite massimo per l'esaclorobenzene, la Commissione ritiene opportuno allineare la disciplina comunitaria a tali parametri, tenendo conto anche del livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente.

Oggetto della modifica normativa

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell'allegato della direttiva 2006/76/CE la riga 102 relativa al clorotalonil è sostituita integralmente, con indicazione dei dati identificativi della sostanza e dei limiti aggiornati di impurità.

Specifica del clorotalonil

La nuova iscrizione riporta:

  • nome comune: clorotalonil;
  • CAS n. 1897-45-6;
  • CIPAC n. 288;
  • denominazione IUPAC: tetracloroisoftalonitrile;
  • purezza: 985 g/kg.

Sono inoltre confermati o fissati i seguenti limiti di impurità:

  • esaclorobenzene: non più di 0,04 g/kg;
  • decaclorobifenile: non più di 0,03 g/kg.

Condizioni di autorizzazione e valutazione del rischio

La parte A della riga modificata prevede che possa essere autorizzato solo l'uso come fungicida. La parte B impone che, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clorotalonil, in particolare delle appendici I e II formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione degli organismi acquatici;
  • alla protezione delle falde acquifere, soprattutto per la sostanza attiva e per i metaboliti R417888 e R611965 (SDS46851), quando la sostanza è applicata in regioni con terreni e/o condizioni climatiche vulnerabili.

Le condizioni di utilizzo devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva;
  • applicarle a decorrere dal 1° settembre 2006.

Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 identifica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Rilievo operativo per i professionisti

Per gli operatori del settore fitosanitario, la direttiva rileva perché aggiorna la base normativa europea della sostanza attiva clorotalonil, incidendo sulle condizioni di autorizzazione e sulle valutazioni nazionali dei prodotti contenenti tale sostanza. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese agrochimiche o distributori di fitosanitari, il punto centrale è la coerenza tra specifica tecnica della sostanza, limiti di impurità, condizioni di uso autorizzato e recepimento tempestivo negli ordinamenti nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. La riga 102 relativa al clorotalonil è sostituita con una nuova specifica che aggiorna purezza, impurità e condizioni di iscrizione.

Nuova specifica del clorotalonil e limiti di impurità

Per il clorotalonil sono confermati i dati identificativi (CAS n. 1897-45-6; CIPAC n. 288; denominazione IUPAC tetracloroisoftalonitrile) e una purezza di 985 g/kg. Il limite massimo di esaclorobenzene è fissato a non più di 0,04 g/kg e quello di decaclorobifenile a non più di 0,03 g/kg.

Condizioni di iscrizione e uso autorizzato

La sostanza è iscritta con entrata in vigore dal 1° marzo 2006 e scadenza dell'iscrizione al 28 febbraio 2016. Nella parte A si stabilisce che può essere autorizzato solo l'uso come fungicida.

Prescrizioni per la valutazione e misure di mitigazione del rischio

Nella parte B si impone che, per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tengano presenti le conclusioni del rapporto di riesame del clorotalonil, in particolare le appendici I e II del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 15 febbraio 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e delle falde acquifere, soprattutto in relazione alla sostanza attiva e ai metaboliti R417888 e R611965 (SDS46851) in aree con terreni e/o condizioni climatiche vulnerabili. Le condizioni di utilizzo devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Recepimento e applicazione temporale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione con una tavola di corrispondenza. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° settembre 2006. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagrochimicasalute pubblicatutela ambientalesicurezza alimentare

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