Sentenza del 09/08/2024 n. 22570 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio Raetia ha rinunciato al ricorso e l’Agenzia delle entrate ha accettato espressamente la rinuncia. La Corte ha ritenuto rituali entrambe le dichiarazioni e ha dichiarato estinto il giudizio, senza decidere nel merito il motivo di ricorso né le istanze subordinate. Ha disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Raetia aveva impugnato la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bolzano n. 208-2-2018 e, quindi, il ricorso contro la cartella di pagamento relativa all’IVA 2014. La Commissione d’appello aveva ritenuto Raetia, e non il fondo immobiliare da essa rappresentato, il soggetto passivo dell’imposta recuperata. In cassazione Raetia ha proposto un unico motivo, chiedendo in subordine la rimessione della questione alla Corte costituzionale o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalla controparte quando necessario, determina l’estinzione del giudizio; non comporta una decisione sui motivi di merito.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, le richieste subordinate di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale non vengono esaminate, salvo che il giudice debba pronunciarsi su autonome questioni processuali.
- La compensazione delle spese può essere disposta nel provvedimento che dichiara estinto il giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ago 2024Sentenza del 08/08/2024 n. 2902 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 7 ago 2024Sentenza del 07/08/2024 n. 724 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 7 ago 2024Sentenza del 07/08/2024 n. 2893 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 7 ago 2024Sentenza del 07/08/2024 n. 22307 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22249 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22261 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →