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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36191/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva come amministratore della Alupoint s.r.l., con il rilievo che le somme contestate sarebbero state utilizzate, nel corso di circa vent'anni, esclusivamente per compensare spettanze "fuori busta" dei dipendenti (lavoro straordinario) e censura per mancata valutazione delle "ricariche carta amministratore" alla luce della presunzione di onerosità della funzione dell'amministratore; dedotti vizi di motivazione e violazione di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni relative alle "ricariche carta amministratore" non fossero state sollevate in appello e quindi non proponibili in Cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha richiamato il principio secondo cui, nel reato di bancarotta per distrazione, l'accertamento della disponibilità dei beni mancanti è presupposto pacifico e che, in caso di mancato rinvenimento di cespiti, grava sull'amministratore l'onere di dimostrare la concreta destinazione dei beni o del loro ricavato; le deduzioni difensive sono state ritenute generiche e prive della specificità richiesta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 216 I. fall. (legge fallimentare), comma primo, n. 1

    Le condotte previste dall'art. 216, comma 1, n.1 (bancarotta per distrazione) si riferiscono all'infedeltà/illecito comportamento del fallito nella conservazione dei beni e nell'assicurare le ragioni creditorie; si richiede prova della destinazione dei beni mancanti e, in difetto, opera l'onere probatorio a carico dell'amministratore.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di dedurre in Cassazione questioni non sollevate in sede di gravame (appello); motivi nuovi o non prospettati in appello sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali e la misura per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Questioni nuove o non proposte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: assicurarsi di articolare in appello tutte le doglianze rilevanti.
  • Nel reato di bancarotta per distrazione, quando la procedura fallimentare non rinviene cespiti, grava sull'amministratore l'onere di provare la concreta destinazione o l'utilizzo dei beni o dei ricavi: occorrono documenti specifici (scritture contabili, ricevute, bonifici) e testimonianze puntuali.
  • Deduzioni difensive generiche o assertive (es. affermazioni indeterminate sul presunto utilizzo delle somme) non sono idonee: la prova deve riportare destinatari e causale dei pagamenti, specie per pagamenti "in nero" o compensi non documentati.
  • Per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo (intento fraudolento) è necessario produrre elementi probatori concreti che dimostrino l'uso delle somme per finalità aziendali lecite; la mera plausibilità economica non è sufficiente.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe predisporre fin dall'istruttoria e in appello: evidenze contabili, firme/quietanze dei lavoratori, corrispondenze bancarie, e dichiarazioni testimoniali precise che colleghino le somme alle causali dichiarate.

Testo integrale

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