Cassazione Penale, Ordinanza n. 30610/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e formulato con censure generiche, non idonee a individuare lo specifico vizio della motivazione della decisione impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15/09/2025. Dal testo non emergono i fatti di merito né il reato contestato; risulta solo che il ricorso conteneva censure ritenute dalla Corte estremamente generiche e vaghe, non tali da consentire di individuare quale specifico passaggio della motivazione della sentenza impugnata fosse censurato e per quali ragioni. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso manifestamente infondato per genericità.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità è conseguenza della manifesta infondatezza e della genericità dei motivi di ricorso, che non consentono un valido scrutinio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili: censure generiche, vaghe o non correlate a un preciso punto della motivazione determinano l'inammissibilità.
- La manifesta infondatezza dei motivi, quando si accompagna alla loro genericità, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Come è indicizzato
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