Cassazione Penale, Sentenza n. 1728/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Capano impugna il decreto della Corte d'appello di Perugia che, su istanza dell'Associazione Dipendenti C.T.I.P., ha revocato la confisca di prevenzione sull'immobile in Roma (via Trigoria n.60) e ha ordinato la restituzione del bene all'Associazione. Il ricorso di cassazione articolava due motivi principali: (1) violazione dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 per presunta decorrenza oltre il termine di sei mesi della richiesta di revocazione in relazione a una "prova nuova" (il mancato adempimento di un preliminare registrato il 15/02/2006 che avrebbe trasferito la proprietà all'Associazione prima della confisca); (2) violazione dell'art. 28 per non aver valutato la disponibilità sostanziale del bene in forza dei pagamenti e dello stato di fatto considerati nel provvedimento di confisca. Inoltre il ricorrente sosteneva di avere interesse ad impugnare per possibili futuri effetti e azioni di terzi (es. Paradise Club e creditori) derivanti dalla restituzione all'Associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare. Ha ritenuto che, essendo la confisca di prevenzione divenuta definitiva e l'immobile acquisito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 45 d.lgs., Capano non detiene più diritti sul bene e non conseguirebbe alcun vantaggio concreto da un'eventuale riforma del provvedimento di revocazione (al più il bene rientrerebbe nel patrimonio dello Stato). Le argomentazioni del ricorrente sono state considerate ipotetiche e non idonee a dimostrare un interesse immediato, concreto e attuale. La Corte ha richiamato che il giudizio di revocazione incide solo sulle attuali posizioni sostanziali (Stato e richiedente terzo). È stata altresì sottolineata l'irrilevanza di eventuali vantaggi futuri o di pretese di terzi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
comma 1, lett. a) e comma 3
La norma regola i presupposti e i termini per la revocazione della confisca; la Corte richiama la necessità che la richiesta di revocazione sia tempestiva rispetto alla conoscenza della "prova nuova" e che il giudizio di revocazione incida sulle posizioni sostanziali attuali del richiedente terzo.
art. 45, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Ai sensi di questa disposizione, il bene sottoposto a confisca di prevenzione, una volta divenuta definitiva, è acquisito al patrimonio dello Stato libero da pesi e oneri; conseguentemente l'ex destinatario della confisca non conserva diritti sul bene e non ha interesse concreto alla revoca che porterebbe il bene allo Stato.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a)
La norma autorizza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando manca il requisito dell'interesse ad impugnare; la Corte l'ha applicata per assenza di un interesse immediato, concreto e attuale del ricorrente.
Massime di principio
- Dopo la definitività della confisca di prevenzione l'immobile entra nel patrimonio dello Stato libero da pesi e oneri: il soggetto nei cui confronti è intervenuta la confisca non conserva diritti azionabili per ottenere un vantaggio diretto dalla revoca della confisca disposta in favore di un terzo.
- Per proporre impugnazione è necessario dimostrare un interesse immediato, concreto e attuale a ottenere un risultato più favorevole; interessi ipotetici, futuri o indiretti non sono sufficiente base per l'ammissibilità del ricorso.
- La revocazione della confisca è mirata a rimuovere effetti che incidono sulle attuali posizioni sostanziali ( Stato e terzo richiedente ): chi non ha più posizioni giuridiche sul bene non può vantare interesse a impugnare la revoca a favore del terzo.
- La tardività della domanda di revocazione rispetto al termine previsto dalla norma (es. sei mesi dalla conoscenza della prova nuova) può essere eccepita e rilevare a fronte di contestazioni sulla tempestività; tuttavia, anche l'eventuale violazione del termine non conferisce automaticamente interesse all'ex proprietario già privo di diritti.
- Le contestazioni attinenti allo stato di fatto o alla disponibilità sostanziale del bene devono essere valutate nel giudizio di revocazione dal richiedente terzo; le doglianze di terzi privi di diritti attuali sono in genere inammissibili.
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