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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37733/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello (che confermava la condanna per minaccia e il risarcimento alla parte civile) articolando quattro motivi principali: 1) contestazione che le espressioni a lei attribuite non integrino il reato di minaccia poiché generiche e inserite in un contesto conflittuale di vicinato; 2) contestazione sulla inesigibilità/irrealtà del male minacciato e quindi sulla mancanza di attitudine intimidatoria; 3) deduzione che il bene minacciato non fosse di proprietà della persona offesa ma di un terzo; 4) doglianza sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e della provocazione, e sul mancato riconoscimento di benefici (sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario). L'atto d'accusa descriveva la minaccia come le espressioni "se non sposti il camion entro mezz'ora succede qualcosa e faccio dei danni" e "far volare i marciapiedi e le tettoie" (commessa in Coli il 3 settembre 2016, parte civile Caruso Anna).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice d'appello abbia motivato congruamente la decisione: ha valutato la credibilità della persona offesa, riscontrata anche dalla deposizione del teste Gasali; ha considerato la portata intimidatoria delle espressioni e delle gestualità (distacco di una catena in plastica) che hanno prodotto timore nella vittima; ha valutato correttamente che la minaccia poteva attinere anche a beni non direttamente di proprietà della vittima (automezzo del cognato presente nel terreno di pertinenza della parte offesa) poiché il bene giuridico tutelato è la libertà psichica. Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto inesigibili nuovi riesami dei fatti in sede di legittimità, ha dichiarato alcune doglianze inammissibili per non essere state dedotte in appello (es. provocazione) e ha confermato che i benefici invocati non si applicano o non erano stati richiesti in sede utile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16, comma 1, dl. n. 228 del 30/12/2021 (conv. L. 15/2022)

    Richiamate in relazione alla trattazione del procedimento in forma cartolare (procedimento trattato senza udienza orale, con deposito di conclusioni scritte).

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Il giudice ricorda che tale norma (limitazioni probatorie) non si applica alle dichiarazioni della persona offesa: le sue dichiarazioni possono bastare da sole a fondare la condanna, purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto, con controllo più rigoroso rispetto ad altre dichiarazioni.

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Riferito ai limiti di censura in cassazione circa la motivazione della pena: il ricorso che si traduce in una mera critica della commisurazione della pena senza deduzioni di diritto è inammissibile nella parte che eccede i limiti di sindacato di legittimità.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Usata per dichiarare inammissibile la doglianza su circostanza attenuante (provocazione) non dedotta in appello: le questioni non sollevate nel gravame sono inammissibili in cassazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito al principio di individualizzazione della pena; la Corte afferma che, se la pena inflitta è al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica oltre il richiamo al criterio di adeguatezza.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio implicito nella commisurazione della pena (elementi di cui il giudice deve tenere conto), la Corte ritiene che il richiamo al criterio di adeguatezza sia sufficiente a motivare una pena sotto la media edittale.

  • art. 62-bis e 62, n. 2 cod. pen.

    Citate nella doglianza sulle circostanze attenuanti e sui precedenti: la Corte ha ritenuto infondate le censura in relazione all'applicazione delle circostanze e alla motivazione del diniego.

  • art. 39-bis D.Lgs. n. 274 del 2000

    Richiamato in tema di limiti di sindacato sulla motivazione delle decisioni del giudice di pace e sulla revisione da parte della Cassazione relativamente alle questioni sanzionatorie.

  • art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000; artt. 163 e ss. c.p.

    Rilevato che le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 e ss. c.p.) non si applicano alle pene inflitte dal giudice di pace (ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 274/2000), motivo per cui la censura sulla mancata concessione di tale beneficio è infondata.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio benefici di legge: la Corte sottolinea che il mancato esercizio del potere- dovere non può essere motivo di cassazione se la parte non ha sollecitato l'intervento in sede di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che viene applicata nella sentenza per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per possibile colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di una somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova sufficiente per la condanna se il giudice motiva adeguatamente sulla loro credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca; in questi casi è opportuno cercare riscontri esterni ma non è necessario che tali riscontri siano autonomamente decisivi.
  • In cassazione non è consentito un riesame libero del materiale probatorio: la valutazione della attendibilità dei testimoni e la scelta tra versioni contrapposte resta di competenza del giudice di merito salvo motivazioni apodittiche o illogiche.
  • Nel reato di minaccia non è essenziale che il male prospettato sia dettagliatamente determinato; è sufficiente che sia ingiusto e che, alla luce del contesto, la minaccia abbia attitudine intimidatoria.
  • La minaccia di danni a cose riconducibili alla sfera di interesse della persona offesa (anche se non di sua proprietà) può comunque ledere la libertà psichica e integrare il reato di minaccia.
  • Le censure in materia di quantificazione della pena e di riconoscimento di attenuanti sono soggette a limiti di sindacato in cassazione: il giudice di merito non è obbligato a una motivazione particolarmente analitica quando infligge pene sotto la media edittale, purché riferisca ai criteri di adeguatezza.
  • Richieste o eccezioni che non siano state formulate in sede di appello (es. riconoscimento della provocazione) non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione e saranno inammissibili.
  • Il giudice di appello ha il potere/dovere di applicare d'ufficio benefici di legge solo se sollecitato dalle parti; la mancata sollecitazione può precludere la censura in cassazione sulla omissione.

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