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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39475/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto sull'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per il giudizio di appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi per cassazione erano proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14/04/2025 e riguardavano esclusivamente la questione del decorso del termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. per il giudizio di appello. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che tale termine fosse maturato e che ciò dovesse incidere sulla prosecuzione del giudizio. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, in base alla data di commissione del reato e alla data di proposizione dell'impugnazione, successiva al 4 ottobre 2021, il termine di improcedibilità per l'appello era effettivamente decorso il 25/05/2025, cioè dopo la sentenza impugnata del 14/04/2025; pertanto la censura non poteva utilmente fondare l'annullamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    È la norma sul termine di improcedibilità dell'appello; la Corte ne afferma la maturazione nel caso concreto al 25/05/2025, ma dopo la sentenza impugnata, così da rendere manifestamente infondato il motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il motivo di ricorso riguarda l'improcedibilità per decorso del termine di cui all'art. 344-bis c.p.p., la censura è infondata se il termine risulta maturato solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
  • L'improcedibilità per superamento del termine di fase dell'appello non travolge automaticamente una sentenza già pronunciata prima della maturazione del termine medesimo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica della tempestiva maturazione del termine di improcedibilità va condotta in relazione alla data del fatto e alla data di proposizione dell'impugnazione, secondo il regime applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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