Cassazione Penale, Ordinanza n. 39475/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto sull'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per il giudizio di appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione erano proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14/04/2025 e riguardavano esclusivamente la questione del decorso del termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. per il giudizio di appello. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che tale termine fosse maturato e che ciò dovesse incidere sulla prosecuzione del giudizio. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, in base alla data di commissione del reato e alla data di proposizione dell'impugnazione, successiva al 4 ottobre 2021, il termine di improcedibilità per l'appello era effettivamente decorso il 25/05/2025, cioè dopo la sentenza impugnata del 14/04/2025; pertanto la censura non poteva utilmente fondare l'annullamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
È la norma sul termine di improcedibilità dell'appello; la Corte ne afferma la maturazione nel caso concreto al 25/05/2025, ma dopo la sentenza impugnata, così da rendere manifestamente infondato il motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso riguarda l'improcedibilità per decorso del termine di cui all'art. 344-bis c.p.p., la censura è infondata se il termine risulta maturato solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
- L'improcedibilità per superamento del termine di fase dell'appello non travolge automaticamente una sentenza già pronunciata prima della maturazione del termine medesimo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica della tempestiva maturazione del termine di improcedibilità va condotta in relazione alla data del fatto e alla data di proposizione dell'impugnazione, secondo il regime applicabile ratione temporis.
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