Cassazione Penale, Sentenza n. 7302/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 13/01/2021 che aveva confermato la condanna per truffa ai danni di Ricci Marco. Le censure prospettate dal difensore riguardavano: (i) il presunto travisamento dei negozi giuridici intervenuti fra le parti e la mancata considerazione del contributo fornito dall'imputato (anche con richiamo all'interrogatorio); (ii) la qualificazione dell'evento come mero inadempimento contrattuale e non come truffa; (iii) la contraddizione fra motivazione e dispositivo in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena (nella motivazione era negata, mentre in primo grado il beneficio era stato concesso).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure che prospettano un "travisamento del fatto", perché la Corte di legittimità non può riformulare la valutazione di merito sui fatti, potendo sindacare solo il travisamento della prova quando il giudice di merito ha fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato di prova manifestamente diverso dalla realtà. Sulla qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'uso di assegni scoperti può concorrere a integrare la truffa solo se accompagnato da comportamento malizioso e da circostanze tali da determinare un ragionevole affidamento nella vittima; ha quindi confermato l'apprezzamento del comportamento di Armotti (pagamenti parziali seguiti da assegni falsi o false copie di bonifici). Quanto alla presunta contraddizione tra dispositivo e motivazione, la Corte ha confermato il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione e ha ritenuto che non sia stato arrecato pregiudizio al ricorrente, essendo il beneficio della sospensione condizionale della pena risultante dalla sentenza di primo grado. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Art. 616 c.p.p.
Applicato per imporre al ricorrente, il quale ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile, il pagamento delle spese del procedimento e una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza - Sez.2, Sentenza n. 23229 del 12/04/2022 (Guercilena, Rv. 283410)
Richiamata per il principio relativo alla truffa contrattuale: il pagamento con assegni privi di copertura non integra di per sé il raggiro, salvo che sia accompagnato da comportamento malizioso e da circostanze idonee a suscitare un ragionevole affidamento nella vittima; tale principio è stato utilizzato per confermare la sussistenza della truffa alla luce dei comportamenti di Armotti (pagamenti parziali e poi assegni falsi/false copie di bonifici).
Giurisprudenza - Sez.6, Sentenza n. 7980 del 01/02/2017 (Esposito, Rv. 269375)
Richiamata per il principio secondo cui la divergenza fra dispositivo e motivazione non determina la nullità della sentenza: prevale l'elemento decisionale (dispositivo) su quello giustificativo (motivazione). La Corte ha applicato tale principio per escludere l'annullamento o pregiudizio dovuto alla apparente discordanza sulla sospensione condizionale.
Principio di legittimità sul travisamento della prova
Principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto, potendo sindacare solo il cosiddetto "travisamento della prova" quando la decisione di merito ha fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova manifestamente difforme dalla realtà; la Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate dal difensore configurassero un contestato travisamento del fatto non sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso ritenere il "travisamento del fatto" se la censura riguarda valutazioni di merito opinabili: la Corte sindaca solo il travisamento della prova quando manca materialmente la prova o il risultato è manifestamente diverso dalla realtà.
- Nei casi di presunta truffa contrattuale, l'emissione di assegni privi di copertura non costituisce automaticamente truffa: è necessario dimostrare comportamento malizioso dell'agente e circostanze idonee a creare nella vittima un ragionevole affidamento sul pagamento.
- La discordanza formale tra motivazione e dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza: prevale il dispositivo e non si configura pregiudizio se il beneficio o l'effetto decisorio rilevante risulta comunque dal giudizio di primo grado confermato.
- Chi propone ricorso in cassazione deve focalizzarsi su questioni di diritto o su travisamento della prova correttamente documentato; censure meramente ricognitive o rinnovazioni del giudizio di fatto espongono al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si contesta la qualificazione giuridica (es. inadempimento contrattuale vs. truffa), occorre evidenziare elementi fattuali determinanti e non solo prospettare una diversa valutazione: in cassazione è necessario mostrare che il giudice di merito ha errato nell'applicazione del principio di diritto o che la prova fondamentale è inesistente.
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