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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31780/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati ai quali, con sentenza del giudice dell'udienza preliminare, è stata applicata la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. in relazione a una pluralità di reati contro il patrimonio ritenuti in continuazione. Entrambi hanno ricorso per cassazione deducendo il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; uno dei due ha inoltre contestato la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che la censura ex art. 129 c.p.p. era inammissibile perché, nel patteggiamento, la motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti o dalle deduzioni emergono concreti elementi di possibile proscioglimento, mentre nel caso concreto non erano stati indicati elementi tali da imporre una pronuncia liberatoria. Quanto alla qualificazione giuridica, la doglianza è stata ritenuta del tutto generica, poiché il ricorrente non aveva precisato a quale reato si riferisse né quale fosse la corretta qualificazione; inoltre, la deduzione dell'erronea qualificazione è consentita in cassazione, nel patteggiamento, solo quando l'errore sia immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione, circostanza non ravvisata né specificata nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo i motivi dedotti estranei ai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque generici. Ha quindi applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. decidendo senza formalità con ordinanza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplinano l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento immediato richiede una specifica motivazione solo se dagli atti emergono concreti elementi di non punibilità; in difetto, basta l'attestazione dell'avvenuta verifica

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto è ammesso solo quando l'errore sia palesemente e immediatamente eccentrico rispetto al capo di imputazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità con ordinanza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità totale del ricorso comporta condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    richiamo alla disciplina complessiva del patteggiamento come rito speciale applicato nel caso concreto

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. ampliando e insieme delimitando i motivi di ricorso nel patteggiamento

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il controllo di legittimità sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione articolata se dagli atti e dalle deduzioni delle parti non emergono elementi concreti che facciano prospettare una causa di non punibilità o altra ipotesi liberatoria.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando il ricorrente non indichi specificamente quali elementi processuali avrebbero imposto il proscioglimento immediato.
  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è consentito solo nei casi di palese ed immediata eccentricità della qualificazione rispetto alla contestazione, non anche per contestazioni valutative o generiche.
  • La mancanza di specificità del motivo determina inammissibilità del ricorso, soprattutto quando non sia chiarito a quale capo di imputazione o a quale distinta qualificazione il motivo si riferisca.
  • L'inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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