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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16503 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tra il settembre 2000 e il luglio 2001 due società, interamente partecipate dai medesimi coniugi, avevano trasferito una pluralità di beni e rapporti alla Ma. s.r.l. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali operazioni costituissero, nel loro complesso, una cessione d'azienda artificiosamente frazionata, soggetta a imposta di registro e non a IVA. Ha quindi recuperato IVA per Euro 557.703,47, oltre sanzioni, contestando la detrazione, il rimborso e la compensazione effettuati dalla società. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato sia l'erronea applicazione del giudicato e dei limiti dell'appello, sia la violazione delle norme sulla detrazione IVA. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo che non vi fosse una cessione d'azienda e che le operazioni fossero state realizzate per evitare il fallimento delle società cedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale della Ma. s.r.l. Ha stabilito che l'Agenzia aveva correttamente sottoposto al giudice d'appello anche la questione del recupero dell'IVA. Ha inoltre affermato che l'IVA è detraibile solo se effettivamente dovuta, cioè se riferita a operazioni realmente soggette all'imposta; non è sufficiente che sia stata indicata o versata in fattura. Poiché le operazioni costituivano una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro e non a IVA, la detrazione non spettava. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la Ma. s.r.l. è stata condannata a pagare all'Agenzia Euro 6.500 per il giudizio di cassazione, oltre agli eventuali esborsi prenotati a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Disciplina l'appello nel processo tributario. La Corte ha ritenuto che l'Agenzia avesse specificamente contestato la decisione di primo grado e avesse sottoposto al giudice d'appello anche la questione connessa al recupero dell'IVA.

  • Codice civile, art. 2909

    Riguarda l'efficacia del giudicato. La Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato preclusivo sulla statuizione relativa alla detrazione IVA, poiché la questione risultava implicitamente inclusa nelle censure e nella richiesta di conferma dell'accertamento formulate in appello.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b)

    Esclude dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni d'azienda o di rami d'azienda. La qualificazione sostanziale dell'operazione come cessione d'azienda comporta quindi l'applicazione dell'imposta di registro e non dell'IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 26

    Il diritto alla detrazione presuppone che l'IVA sia effettivamente dovuta e riferita a un'operazione soggetta all'imposta. L'IVA indicata o pagata per un'operazione non imponibile non può essere detratta, anche se formalmente esposta in fattura.

  • Direttiva 77/388/CEE, artt. 17 e 20

    Le norme interne sulla detrazione devono essere interpretate in conformità al diritto unionale: la detrazione riguarda soltanto le imposte dovute, corrispondenti a operazioni effettivamente soggette a IVA.

  • Codice civile, artt. 2555, 2558, 2559 e 2560

    Riguardano la nozione di azienda e gli effetti della cessione sui rapporti, crediti e debiti aziendali. Il ricorso incidentale che ne denunciava la violazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di specifica critica giuridica alla sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare non solo le norme invocate, ma anche argomentazioni specifiche e intelligibili che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e tali norme. La mera riproposizione delle tesi di parte rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime fiscale di una serie di atti occorre considerare l'operazione economica complessiva e la sua sostanza, non soltanto il frazionamento formale dei contratti. Una pluralità di trasferimenti coordinati può essere riqualificata come cessione unitaria d'azienda.
  • L'IVA è detraibile soltanto quando è sostanzialmente dovuta per un'operazione soggetta all'imposta. Il semplice pagamento dell'IVA o la sua indicazione in fattura non crea, da solo, il diritto alla detrazione.
  • Quando un'operazione è qualificata come cessione d'azienda, essa è normalmente assoggettata a imposta di registro e non a IVA; non è quindi possibile detrarre l'IVA eventualmente applicata in modo errato.
  • La richiesta di riforma integrale della sentenza e di conferma dell'accertamento può sottoporre al giudice d'appello anche questioni logicamente e consequenzialmente collegate a quelle espressamente censurate.
  • Un ricorso per violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando le specifiche affermazioni giuridiche errate e spiegando il contrasto con le norme applicabili; la mera elencazione delle norme e la ripetizione delle proprie tesi non sono sufficienti.
  • La qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda può dipendere da elementi sostanziali quali il trasferimento coordinato di beni, rapporti e funzionalità economica, anche se gli atti sono formalmente distinti e stipulati in tempi diversi.

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